BELLUNO. Il caso della monetizzazione del giorno di Ferragosto, con conseguente decurtazione di un giorno di ferie negli stabilimenti Luxottica, sollevato dal rappresentante dell’Adl Cobas, diventa una causa di lavoro. Il ricorso al giudice del lavoro del tribunale di Belluno, Anna Travia, è stato depositato nei giorni scorsi dai legali Capuzzo e Gasparini del foro di Padova, per conto del referente dell’Adl Cobas che è anche dipendente dello stabilimento agordino di Luxottica.
La vicenda nasce nell’ottobre scorso quando il sindacalista presenta la questione alla Direzione territoriale del lavoro (Dtl) di Belluno che precisa che la monetizzazione del giorno di Ferragosto non si può fare, aggiungendo che questo comportamento da parte dell’azienda andrebbe sanzionato, ma che la Direzione non ha competenza per farlo.
La questione di illegittimità era stata portata prima all’attenzione dell’azienda ma senza avere risposta, e quindi da qui si era ricorsi alla Dtl per la conciliazione. Ma all’appuntamento i rappresentanti aziendali non si erano presentati. Poi c’è stato il parere della Direzione del lavoro.
Parere che ha fatto scattare subito sia nel rappresentante dell’Adl Cobas che nel suo segretario Giovanni Boetto l’intenzione di passare alle vie legali. E così è stato.
Al vaglio del giudice quindi andranno gli anni 2008, 2011, 2012 e 2013 del dipendente.
Da questo comportamento discende, quindi, «il diritto del lavoratore a vedersi restituite, come ancora da fruire, le giornate di ferie illegittimamente decurtate e monetizzate».
Nel ricorso si legge che il ricorrente autorizza la società, a trattenere sui compensi del dipendente le somme già versate a titolo di retribuzione per la monetizzazione delle ferie. Ma viene anche evidenziato che «il mancato godimento delle giornate di ferie crea dei danni fisico-biologici che materialmente è impossibile quantificare perché togliere un giorno
di ferie limita la vita di relazione e il diritto allo svago costituzionalmente tutelati. Si ritiene quindi che il danno in questione debba essere quantificato nella misura della retribuzione dovuta (162,31 euro) per ogni giorno illegittimanente decurtato dalla società maggiorato del 50%».