Ecco alcune delucidazioni per quanto riguarda le novità in materia di sostegno al reddito introdotte dal Decreto Cura Italia.
Per ulteriori spiegazioni ricordiamo a tutt* che è attivo lo sportello telematico, ogni giorno dalle 17 alle 18.
Per collegarsi è sufficiente cercare su skype il contatto “redditodiquarantenaveneto”.
1) QUALI SONO I REQUISTI PER ACCEDERE AL CONGEDO COVID-19?
Per poter accedere al congedo “covid-19” di 15 giorni è necessario che l’altro genitore non sia beneficiario di misure di sostegno al reddito come ad esempio FIS, CIGS, Naspi, o non lavoratore.
Il congedo è attivabile dai genitori con figli di età compresa tra 0 e 16 anni e può essere chiesto da entrambi i genitori per un totale di 15 giorni.
2) COME VIENE RETRIBUITO IL CONGEDO?
Il congedo viene retribuito al 50% per i figli compresi tra 0 e 12 anni, mentre non viene retribuito per i figli tra i 12 e i 16 anni
3) COME FACCIO A FARNE RICHIESTA?
Per poter richiedere questo congedo è necessario prendere appuntamento con un patronato ed inviare la domanda all’Inps. I documenti richiesti sono gli stessi di un normale congedo parentale ovvero: codice fiscale di entrambi i genitori e del/la figlio/a, 1 busta paga, carta identità del richiedente.
Una volta fatta la domanda è necessario farsi consegnare dal patronato copia della ricevuta e del riepilogo (che corrisponde alla domanda inviata) della domanda ed inoltrarlo immediatamente al datore di lavoro, accompagnando l’email o il fax specificando che la domanda è per il congedo “covid-19”” al 50%.
4) IL CONGEDO SI SOMMA CON I NORMALI CONGEDI PARENTALI?
No, il congedo non va a sommarsi ai normali congedi parentali, quindi non va ad intaccare i giorni a cui ho diritto per il normale congedo parentale.
Eventuali permessi parentale richiesti per il periodo dal 5 marzo fino al 4 aprile saranno automaticamente trasformati in congedi “covid-19” e pertanto retribuiti al 50% e non al 30%.
5) POSSO CHIEDERE IL CONGEDO “COVID-19” AL 50% PER OGNUNO DEI MIEI FIGLI?
L’INPS non ha ancora specificato questo punto e il decreto non lo chiarisce.
Tuttavia il congedo parentale è previsto per ciascun figlio presente nel nucleo e quindi a rigor di logica anche il congedo “covid-19” al 50% dovrebbe essere applicato per ciascun figlio.
Attendiamo circolari INPS esplicative in merito.
6) PER QUALE PERIODO POSSO CHIEDERLI?
Posso richiedere questo permesso speciale per il periodo dal 5 marzo al 4 aprile. E’ probabile che, se il periodo di chiusura delle scuole venisse prorogato, venga prorogato anche il periodo di efficacia di questi permessi.
7) COME FUNZIONA IL BONUS BABY SITTER?
Il bonus per l’acquisto dei servizi di baby sitting è una alternativa al congedo “covid-19”.
Il bonus, per un valore massimo di 600 euro per il settore privato, viene erogato tramite LIBRETTO FAMIGLIA, e copre l’acquisto di servizi di babysitting per prestazioni dal 5 marzo fino alla fine della chiusura delle scuole
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, e il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro per bonus baby sitting.
8) QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE AL BONUS BABYSITTER?
Per accedere al bonus è necessario che l’altro genitore non sia beneficiario di misure di sostegno al reddito come ad esempio FIS, CIGS, Naspi, o non lavoratore.
Il bonus è valido per l’acquisto di servizi di babysitting per figli fino ai 12 anni di età alla data del 5 marzo.
9) COME POSSO RICHIEDERLO?
Per poter richiedere il bonus bisogna rivolgersi al patronato o telematicamente dal portale dell’INPS, qualora si sia in possesso delle chiavi di accesso personali.
Al fine di consentire l’erogazione del beneficio, i beneficiari del bonus dovranno registrarsi personalmente tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Per farlo è necessario possedere un pin dispositivo che si può richiedere tramite il portale telematico INPS
10) IL BONUS E’ UTILIZZABILE PER QUALSIASI SERVIZIO DI BABYSITTING?
No! Perché tale bonus sia utilizzabile è necessario che il/la babysitter si registrino sulla piattaforma INPS dedicata alle prestazioni occasionali come “prestatori”. In caso contrario non potranno accedere al bonus. Per farlo è necessario che il/la babysitter possieda un pin dispositivo che si può richiedere tramite il portale telematico INPS
11) SE HO PIU’ FIGLI POSSO SOMMARE LE CIFRE DEL BONUS?
No! Il bonus ha un valore MASSIMO per nucleo familiare di 600 euro per il privato e di 1000 euro per il pubblico e per le categorie sopra esposte.
12) CI SONO CAMBIAMENTI PER I PERMESSI EX L.104
Si! Per i mesi di marzo e aprile sono aumentati i giorni fruibili come permessi ex l.104 di ulteriori 12 giorni complessivi. Questo significa che complessivamente nei mesi di marzo e aprile sarà possibile usufruire complessivamente di 18 giorni di permesso ex L.104.
Le modalità di richiesta restano invariate.
13) SE VENGO MESSO IN QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA O IN PERMANENZA DOMICILIARE FIDUCIARIA COME VERRO’ RETRIBUITO?
Per i lavoratori che trascorrono un periodo in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria il trattamento economico sarà equiparato a quello della malattia.
Questo vuol dire che se il mio contratto non prevede l’integrazione da parte aziendale della malattia io non verrò retribuito al 100% ma SOLO per la parte spettante dall’INPS.
Il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare non si andrà ad aggiungere ai giorni di malattia regolarmente fruiti al fine del calcolo del periodo di comporto.
E’ necessario un certificato medico apposito da richiedere al proprio medico.
14) ESISTONO INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI, CO.CO.CO., LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO O LAVORATORI AGRICOLI?
Per le partite iva, i lavoratori con contratti co.co.co., lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali a cui è scaduto contratto o sono stati licenziati tra il 1° gennaio e il 17 marzo, lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giorni di lavoro nel 2019, tutti non fruitori di altre forme previdenziali e di pensione, è prevista una indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, previa presentazione di domanda all’INPS. L’indennità non concorre al reddito.
15) VISTA LA CHIUSURA DI MOLTI UFFICI, I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE SONO STATI PROLUNGATI?
I termini per la presentazione della domanda di disoccupazione 1° giugno per lavoratori agricoli. Per NASPI e DIS-COLL 128 giorni.
16) IL DECRETO APPORTA DELLE LIMITAZIONI SULLE PROCEDURE DI LICENZIAMENTO?
Dal 17 marzo per 60 giorni, sono sospesi i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (cioè per riduzione del personale, riorganizzazione aziendale…etc). Sono sospese per 60 giorni le procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio MA NON i provvedimenti individuali operati prima del 17 marzo.
17) PER I LAVORATORI CHE IN QUESTO PERIODO HANNO CONTINUATO A PRESTARE SERVIZIO E’ PREVISTA UNA INDENNITA’?
Il decreto prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40 mila euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria legata al Covid-19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre al reddito ed è erogato in base al numero di giornate lavorate durante il periodo dal 5 marzo al 4 aprile.
Il premio dovrebbe essere erogato dal datore di lavoro con la busta paga di marzo 2020.