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ADL Cobas > Blog > Privato > Alì Spa – Vergognoso accordo della triplice
Privato

Alì Spa – Vergognoso accordo della triplice

adlcobas
di adlcobas Pubblicato 12 Giugno 2017 1.4k Visualizzazioni 18 minuti di lettura
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18 minuti di lettura
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Nella giornata di mercoledì 7 giugno si è riunita l’assemblea congiunta dei lavoratori di Life e Rapida per discutere la bozza di accordo uscita dagli incontri in Prefettura riguardante “clausola sociale” e regolamentazione del diritto di sciopero.
Dopo ampia e approfondita discussione effettuata prima tra gli iscritti ad Adl Cobas e successivamente anche in una assemblea congiunta con i lavoratori iscritti a CGIL -CISL – UIL, nella quale vi è stato un confronto serrato su alcuni dei principali punti delle ipotesi di accordo, si è arrivati alle seguenti considerazioni.
Per quanto riguarda la parte di lavoratori che rappresentiamo, entrando nel merito dei vari punti condivisi tra confederali e Alì abbiamo rilevato e rappresentato anche nel confronto con gli altri lavoratori tutta una serie di criticità, già oggetto di forti contrasti anche in precedenza, che ci hanno portato ad esprimere nell’insieme un parere nettamente negativo dell’accordo che è stato successivamente sottoscritto. La negatività manifestata nel complesso impedisce di fatto una riformabilità dell’impianto dell’accordo, soprattutto in merito al fatto che, a partire già dalle premesse si evidenzia una precisa volontà di andare ben oltre le norme del diritto in materia di lavoro e di esercizio del diritto di sciopero.
In particolare rileviamo quanto segue:
Nelle premesse si trova un primo dato di valutazione politica sulle forme di lotta adottate nei mesi scorsi per l’ottenimento della clausola sociale che vengono definite aprioristicamente “estreme e illecite”, a dimostrazione di una forte pregiudiziale contro Adl Cobas in questo accordo. Non vi è stato mai alcun pronunciamento di qualsivoglia organo giudiziario che abbia sancito le iniziative sindacali di Adl Cobas in ALI’, se mai ci sono stati netti pronunciamenti di organi giudiziari che hanno ritenuto illegittimi i contratti applicati nei magazzini di Alì, grazie alle azioni sindacali e legali messe in atto da ADL Cobas.
Sui punti dell’accordo vi sono alcuni aspetti positivi che sono frutto di quanto già ottenuto nella realtà. Il fatto ad esempio che non vi sia più l’utilizzo di soci di cooperative e l’impegno di ALI’ a ridurre la filiera dei subappaltatori. Vi sono inoltre alcuni altri aspetti che meglio regolamentano gli obblighi dell’appaltatore. Ma tutto questo non può in alcun modo essere barattato con stravolgimenti del diritto di sciopero e con l’accettazione di escludere a priori dal cambio di appalto determinati lavoratori.
Ci sono importanti punti molto dolenti all’interno delle clausole dell’accordo riguardanti il passaggio dei lavoratori dalla società uscente a quella subentrante che producono “innovazioni” sul terreno del diritto sul lavoro che assumono aspetti aberranti e che vengono contrabbandati come la giusta contropartita in cambio dei benefici ricevuti.
In sostanza si afferma che il passaggio di tutti i lavoratori al nuovo appaltatore avverrà “ a parità di condizioni di mercato e di andamento economico/finanziario della committente, nonché a parità di condizioni di appalto”. Qui non si capisce bene cosa voglia dire a “parità di condizioni finanziarie”. Forse che se ALI’ avrà qualche problema con le banche potrebbe saltare l’assunzione di tutto il personale per chi subentra? Totale discrezionalità per ALI’!!
Al punto successivo si afferma che “le parti si impegnano, alle predette condizioni e salvo quanto appresso scritto, non vi siano licenziamenti in occasione del cambio di appalto”. Ma è proprio così, oppure quell’”appresso scritto” pone seri problemi in quanto a mancanza di licenziamenti?
In effetti, a noi sembra proprio che vi siano dei punti che pregiudicano in maniera seria la possibilità dell’assunzione di tutto il personale presente nell’appalto, ponendo delle “innovative” regole che , qualora applicate, precluderebbero la possibilità di continuare a lavorare a non pochi lavoratori. Ma anche se fosse per un solo lavoratore, lasciato a casa a seguito del cambio di appalto in modo del tutto arbitrario sarebbe comunque grave.
In particolare nel caso in cui l’appaltatore non sarà in grado di assorbire il personale ritenuto in esubero, verranno esclusi dall’assunzione quei lavoratori che:
1) hanno lavorato da meno di dieci mesi o per un eventuale periodo di durata del contratto di appalto. Vale a dire che un lavoratore assunto da 9 mesi con un contratto a tempo indeterminato non ha diritto a passare al nuovo appaltatore e non si capisce il perché. Se era stato assunto a tempo indeterminato evidentemente c’erano delle ragioni.
2) hanno una produttività media inferiore di oltre il 10 % della movimentazione media mensile di reparto o di mansione, calcolata negli ultimi 12 mesi o nel minor periodo di durata dell’appalto. Ciò significa che, supponendo che la produttività media mensile di reparto o di mansione calcolata negli ultimi 12 mesi sia di 150 colli/h, quel lavoratore che avesse avuto nell’anno una produttività media mensile di 134 colli/h verrebbe escluso dall’assunzione.
3) sono affetti da patologie che determinano, secondo il medico del lavoro, la riduzione della capacità lavorativa con prescrizioni mediche. Questi lavoratori potranno essere esclusi dall’assunzione in base al puro arbitrio, in quanto si dice che “si terrà conto anche del giudizio complessivo dell’appaltatore uscente sulla produttività individuale”. Vale a dire che l’appaltatore entrante può decidere indipendentemente dal giudizio dell’appaltatore uscente, oppure tenendone conto. Ciò significa che il lavoratore oggetto delle limitazioni non avrà alcuna garanzia di essere assunto e, in questo modo si attuerebbe una vergognosa ingiustizia nei suoi confronti, in quanto, se nel magazzino, al momento del cambio di appalto ci trovassimo in presenza di mansioni compatibili con le restrizioni prescritte, si userebbe il cambio di appalto per lasciare a casa un lavoratore che avrebbe il pieno diritto di lavorare.
4) la cui produttività non è misurabile e possono essere esclusi anch’essi dall’assunzione in base esclusivamente ad un giudizio insindacabile del nuovo appaltatore che potrà tener conto “anche” del giudizio complessivo dell’appaltatore uscente”. Come dire, anche in questo caso, che si tratta di una valutazione unilaterale e del tutto arbitraria.
5) hanno totalizzato assenze per malattia superiori al 5 % della media delle giornate di assenza/eventi di malattia di tutti i lavoratori occupati nell’appalto, rilevate nel corso dell’appalto medesimo, qualora la media di assenze per malattia sia superiore alla media nazionale del settore della logistica, desunta da dati statistici riscontrabili. Questo punto dell’accordo viene gestito dalle parti sindacali che lo hanno condiviso come un capolavoro di furbizia, in quanto si sostiene che, non esistendo al momento un dato statistico nazionale riscontrabile, si evince che questo punto dell’accordo, di fatto, risulta inapplicabile. Noi pensiamo al contrario che sottoscrivere un accordo che preveda questa clausola di esclusione rappresenti un precedente molto grave in quanto viene stabilita una specie di nuova norma che penalizza illegittimamente chi legittimamente usufruisce della malattia.
In ogni caso non si possono firmare accordi incardinati sulla furbizia. Anche perché, i dati statistici sulle assenze per malattia nel settore possono essere forniti dall’INPS che ha tutta la documentazione settore per settore, consentendo in questo modo di poter escludere in caso di cambio di appalto lavoratori che abbiano un tasso di assenze per malattia superiore del 5% della media delle giornate di assenza/eventi di malattia di tutti i lavoratori occupati nell’appalto, rilevate nel corso del medesimo appalto. Vale a dire che se la media delle assenze per malattia in Alì dovesse essere del 6%, quindi circa 13 giorni in un anno di assenza per malattia, basterebbe che un lavoratore, anziché 13 giorni di malattia ne avesse fatti 14 e verrebbe escluso dal cambio di appalto.
6) hanno subito sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio conseguenti a fatti di danneggiamento patrimoniale della committente, a violenza nel luogo di lavoro e a fattispecie integranti illeciti penali, comunque commesse. Cosa può voler dire questa ulteriore perla di furbizia? Sanzioni per danni patrimoniali alla committenza? Potrebbe
trattarsi di un lavoratore che accidentalmente procura un danno ad un portone del magazzino di proprietà della committenza , oppure, qualcuno che viene sanzionato a seguito di uno sciopero per presunti danni ? Cosa significa poi “fattispecie integranti illeciti penali, comunque commesse”? Si tratta di semplici denunce o di condanne subite?
7) sono stati trovati positivi al test tossicologico. L’accordo quindi introduce una ulteriore limitazione al diritto di assunzione in netto contrasto con la normativa di legge e del contratto collettivo nazionale: questi prevedono non possa essere licenziato ma, se normalmente adibito all’utilizzo di mezzi/macchinari pericolosi, debba essere assegnato ad altre mansioni per il tempo necessario a riacquistare le piene capacità di guida/manovra; tutta la normativa vigente in materia è nel senso di favorire nella massima misura possibile il pieno recupero delle capacità lavorative (eventualmente anche attraverso percorsi riabilitativi Usl – Sert – Servizi Territoriali) e la conservazione del posto di lavoro, che viene e invece negata dall’accordo.

La “consolazione”, per chi rimane escluso dal cambio di appalto, è che potrà usufruire degli ammortizzatori sociali e di eventuali soluzioni per per il sostegno al reddito, ma senza parlare di entità di un eventuale incentivo.
Insomma, non si capisce perché si vogliano introdurre norme che in costanza di rapporto di lavoro non producono come effetto della sanzione il licenziamento, mentre in occasione del cambio di appalto lo debbano produrre? Siamo quindi in presenza di una produzione di norme fantasiose e confuse che si intrecciano con precise limitazioni in caso di cambio di appalto, barattando come contropartita presunte concessioni da parte del committente, che, in realtà, già sono state conquistate nel corso di questi ultimi anni grazie alle lotte.

REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO.

Su questo aspetto che rappresenta un altro elemento determinante dell’accordo si arriva allo stravolgimento di quanto previsto dalla Costituzione in materia di diritto allo sciopero e si dà come un dato di fatto che ciò che deve disciplinare i magazzini ALI’ in materia di diritto di sciopero è la legge 146/90 e la 83/00 in quanto Alì si occupa di approvvigionamento di beni deperibili.
Non solo, ma si arriva a concordare che, indipendentemente dalla tipologia dei beni (deperibili o non deperibili) si stabiliscono regole che nulla hanno a che vedere con il sacrosanto diritto allo sciopero. In particolare ci riferiamo alla tempistica che prevede l’obbligo di aspettare oltre i 15 giorni prima di poter effettuare lo sciopero, al fatto che il primo sciopero non deve superare le 24 ore e che va considerato come sciopero anche un rallentamento della produttività individuale; che dopo l’effettuazione del primo sciopero bisogna aspettare almeno 20 di calendario per effettuarne un altro che non potrà andare comunque oltre le 48 ore. Che “i promotori dell’agitazione si impegnano ad effettuare esclusivamente azioni sindacali lecite”. SIC! Sarebbe come a dire che ogni cittadino debba sottoscrivere davanti allo Stato una dichiarazione con la quale si impegna a non commettere reati, presupponendo tale dichiarazione che normalmente il cittadino è incline a comportarsi illegalmente. Non si parte dal presupposto che esistono leggi che regolamentano il vivere civile e che ogni cittadino o associazione di cittadini è assoggettata a quelle leggi e che sottoscrivere dichiarazioni di questo tipo significa accettare implicitamente che sia normale comportarsi illecitamente. Sono i tribunali a stabilire se un determinato comportamento è lecito o illecito e come è noto il confine tra lecito ed illecito è sempre molto labile e soprattutto, purtroppo, nel mondo della logistica e anche in Alì, comportamenti sindacali considerati illeciti, ma mai accertati da alcuna autorità giudiziaria, sono serviti per ripristinare la legalità nel rapporto di lavoro. Vedi ad esempio la questione dell’applicazione del contratti UNCI, la cui cancellazione si è prodotta solo grazie a quelle iniziative sindacali considerate da ALI’ illecite. E si ha il coraggio di chiedere a ADL Cobas di sottoscrivere una dichiarazione con la quale ci si impegna a attuare esclusivamente azioni sindacali lecite. Siamo veramente al paradosso. L’accordo prevede anche che le OO.SS firmatarie dell’accordo si impegnino a garantire nel corso dello sciopero anche servizi minimi essenziali per i beni deperibili, stabilendo un certo numero di lavoratori che non potranno scioperare per garantire il carico e lo scarico dei beni deperibili. Si stabilisce inoltre che , in caso di violazione delle procedure di raffreddamento e della regolamentazione dello sciopero verrà chiesta l’applicazione della legge 146/90 per l’applicazione delle sanzioni previste e si intenderà risolto per diritto l’accordo stesso. E ovviamente ALI’ sarà libera di agire al fine del risarcimento del danno. Ma in questo caso ALI’ è sempre e comunque libera di chiedere risarcimenti per danni per scioperi, ma un conto è essere liberi di farlo, un conto è farlo quando il sindacato sottoscrive un codice di autoregolamentazione che vincola il comportamento e offre maggiori possibilità alla controparte di ottenerne un riconoscimento a livello giudiziale.

-ISEE-
Ad imageAd image

CONCLUSIONI.

In definitiva, non diamo la nostra adesione a questo accordo, non solo perché riteniamo che sia una aberrazione sul piano sindacale e giuridico, valutando negativamente il fatto che tale aberrazione trovi anche legittimazione in sede istituzionale. Dichiariamo fin d’ora che ci batteremo affinché la maggior parte dei lavoratori capisca che le norme previste in questo accordo non debbano trovare applicazione in ALI’, continuando la battaglia perché vi sia una piena applicazione della clausola sociale in caso di cambio di appalto, così come siamo riusciti ad ottenere fino ad oggi, anche senza accordi specifici.
Informiamo fin d’ora ALI’ e le OO.SS firmatarie del presente accordo che, in caso di cambio di appalto, qualora si verifichi che anche un solo lavoratore venga escluso dal cambio di appalto in base a quanto previsto dall’accordo, metteremo in atto tutte le azioni che riterremo più opportune al fine di impedire che ciò avvenga, coinvolgendo anche tutti gli altri lavoratori della logistica, per molti dei quali la “clausola sociale” è già riconosciuta in pieno.
Ci impegnamo comunque, come abbiamo sempre fatto, a dare comunicazione all’appaltatore e ad ALI’ di eventuali controversie, chiedendo un tavolo per affrontare la problematica prima di procedere con eventuali azioni sindacali, le cui modalità verranno decise volta per volta, sempre e comunque nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali tutelati anche dalla legge 146/90 ( al momento non esiste alcuna deliberazione specifica relativa al settore in cui opera ALI’

Per ADL Cobas il Portavoce Provinciale
Giovanni Boetto

Argomenti:alìconfederaliPadova - Bassa Padovana - Rovigo
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