PIATTAFORMA RETE NAZIONALE OPERATORI SOCIALI / COORDINAMENTO INTERSINDACALE ADL COBAS – SIAL COBAS
A. LEGGE CD. “EX IORI” – OBBLIGO ACQUISIZIONE QUALIFICA DI EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO-PEDAGOGICO
(commi dal 594 al 601, presenti nella legge di Bilancio n. 205/2’18 ed entrata in vigore il 01.01.2018)
1. Il PESO ECONOMICO dei corsi per acquisire il titolo di Educatore Professionale (non equipollente alla laurea in Scienze dell’Educazione) NON PUÒ RICADERE sulle lavoratrici e i lavoratori, come invece prefigurato dall’art. 597 (della ex Legge Iori) che tra le altre cose dice “le cui spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti”.
In questo senso:
- I lavoratori che frequenteranno il corso intensivo possono accedere alle agevolazioni previste dal Diritto allo Studio (cfr. “Statuto dei lavoratori” Legge 20/05/1970, n. 300 – Art. 10 // Legge 08/03/2000, n. 53 – Art. 5 Congedi per la formazione + Art.6 Congedi per la formazione continua // CCNL coop sociali Art.69 Diritto allo Studio + Art 70 Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionali)
- La tassa per l’iscrizione dovrà essere calcolata in base all’ISEE del lavoratore/trice ( VEDI : Legge 232-2016. Art 252 – 267// Parere del CUN del 3.7.2018)
- Contributo da parte di uno o più parti in causa: singole Cooperative, Legacoop, Confcooperative, Comuni e Regione.
In particolare Regioni e Comuni dovranno proporsi come mediatori tra lavoratori, Università, Legacoop e Confcooperative al fine di trovare una possibile soluzione che riduca o annulli i costi del percorso formativo.
2. Le Università, i Servizi, gli Enti del Terzo Settore, le Cooperative si organizzino affinché la riqualifica di migliaia di lavoratrici e lavoratori avvenga attraverso la FORMAZIONE SVOLTA in orario di lavoro.
3. RICONOSCIMENTO e CONTEGGIO della formazione e dei titoli che negli anni di studio e di lavoro ciascuno/a ha sostenuto. L’applicazione delle norme transitorie porti a stabilire una più specifica compensazione formativa in numero di crediti da 0 a 60, secondo i propri curricula formativi.
4. RICONOSCIMENTO e CONTEGGIO di CFU acquisiti in altri percorsi di laurea umanistiche.
5. RICONOSCIMENTO DEI CFU ACQUISITI TRAMITE IL PERCORSO per l’ottenimento della QUALIFICA da EDUCATORE, per poter frequentare in seguito altri corsi di Laurea, nonché la stessa Laurea Triennale in Scienze dell’Educazione.
6. POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE ai CONCORSI PUBBLICI per la FIGURA di EDUCATORE PROFESSIONALE.
7. RIVEDERE I PARAMETRI necessari ad ACQUISIRE il TITOLO di Educatore Professionale SENZA DOVER SEGUIRE IL CORSO. (Troppo anni necessari per acquisire il titolo // La richiesta di avere un contratto a tempo indeterminato esclude dalla Sanatoria molti lavoratori/trici // Molti lavoratori che hanno lavorato e lavorano come educatori, non sono inquadrati come educatori a livello contrattuale)
8. Venga prevista per legge la necessità di una FORMAZIONE PERIODICA E CONTINUA su tematiche proposte dai lavoratori in base ai bisogni emersi, che venga certificata e riconosciuta in orario di lavoro.
9. ELIMINAZIONE DELLA DIVISIONE TRA EDUCATORE SOCIO – PEDAGOGICO e SOCIO – SANITARIO , che rappresenta un’ulteriore frammentazione della categoria legata ad interessi lobbistici delle accademie che andrebbe sostituita con un percorso formativo unico e con pari possibilità di accesso al lavoro.
B. RINNOVO C.C.N.L. COOPERATIVE SOCIALI e IN GENERALE SUI NUMEROSI CONTRATTI ESISTENTI PER LA CATEGORIA:
1. AUMENTO PAGA BASE ORDINARIA. La Rete Operatori Operatrici Sociali sostiene la necessità di: un CONTRATTO UNICO DI CATEGORIA, con riferimento al migliore dei contratti esistenti ovvero quello del pubblico impiego che considera full-time 36 ore settimanali; un salario equiparato alla media dei salari italiani per ruoli professionali per i quali è richiesta la laurea.
2. NO ALL’ABUSO DELLA BANCA ORE : Le ore straordinarie inserite in banca ore devono essere concordate dalle parti (coi lavoratori e le loro rappresentanze sindacali), in base alla effettiva flessibilità lavorativa e alle esigenze del Servizio e devono essere corrisposte le maggiorazioni delle ore straordinarie. La B.O. non deve essere legittimata come strumento per non retribuire le ore a straordinario, né per coprire gli ammanchi di lavoro non riconducibili al lavoratore stesso. In alternativa,dopo 6 mesi il lavoratore può decidere se farsi corrispondere in denaro il residuo della B.O. o usarla come riposo (B.O. Positiva). La B.O. Negativa non deve esistere, il lavoratore deve essere pagato per le ore indicate sul contratto e per le quali offre la propria disponibilità al lavoro. Non è possibile cambiare il monte ore in itinere, se non con firma consensuale di un contratto di lavoro differente dal precedente. Le assenze dell’utenza, il rischio d’impresa come il calo di ore di un appalto o di un servizio non possono ricadere sul lavoratore.
3. MAGGIORI TUTELE E DIRITTI PER LA MATERNITA’ : come già viene applicato in alcune tipologie di servizi, le operatrici che svolgono attività a diretto contatto con l’utenza a rischio fisico alto e a stress correlato per l’allattamento, hanno diritto ad un riconoscimento della maternità obbligatoria – per il periodo da inizio gravidanza fino al 7° mese del bambino (allattamento) – con retribuzione al100% e maturazione delle ferie (D.Lgs 151/01, art. 7 + alleg. A punto L).Per altri ambiti di lavoro/settore a rischio basso deve essere prevista invece la possibilità di cambio mansione temporanea (coincidente il periodo della maternità obbligatoria fino al 3°mese del bambino). Nonché al mantenimento del proprio posto di lavoro al rientro dalla maternità.
4. RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE COME LAVORO USURANTE ai fini del riconoscimento di indennizzo economico e pensione anticipata (con riferimento ai protocolli di valutazione rischi e tipologia di lavoro notturno e con turnazione h24)
5. RICONOSCIMENTO e AUMENTO delle ore indirette (non frontali) per supervisioni pedagogiche e psicologiche, progettazione, monitoraggio, verifica dei progetti educativi, pianificazione degli interventi e riunioni d’equipe. Queste ore sono una parte fondamentale del lavoro degli operatori sociali e degli educatori, sia per la tutela della salute psico-fisica dell’operatore stesso, sia per garantire un lavoro di qualità con l’utenza e nello stesso tempo di crescita qualitativa dei Servizi nel loro complesso. Sono ore che devono essere garantite e retribuite sempre, con una pianificazione annuale, mensile e settimanale pari Nelle situazioni migliori, ad alto profilo qualitativo, corrispondono quasi ad 1/3 delle ore settimanali di lavoro.
6. NO alle NOTTI PASSIVE . Tutte le ore, diurne o notturne, in cui il lavoratore/lavoratrice è sul luogo di lavoro, a disposizione del datore di lavoro e in condizioni di svolgere le proprie mansioni, sta lavorando e quindi va retribuito con maggiorazione notturna del 30%. – ART.1 L.66/2003
7. AUMENTO DELLE TUTELE ASSICURATIVE E RIMBORSO CHILOMETRICO per USO MEZZO PROPRIO . L’uso dei propri mezzi di trasporto per garantire il funzionamento del Servizio e l’espletamento degli interventi educativi deve prevedere sempre un’assicurazione del mezzo, dell’operatore alla giuda e un rimborso chilometrico che riconosca l’usura del mezzo e il costo del carburante, come daTabelle ACI. In caso di sinistro, con la propria auto, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, l’aumento del premio assicurativo deve essere coperto dall’azienda.
8. RICONOSCIMENTO del TEMPO per gli SPOSTAMENTI da una sede all’altra di lavoro , durante l’arco della giornata lavorativa, come ore di lavoro e quindi tempo retribuito. Nelle situazioni migliori, ad alto profilo qualitativo, viene riconosciuto fino ad un’ora di spostamento tra una sede e l’altra.
9. RICONOSCIMENTO ORA di 60 MINUTI per gli Educatori dell’integrazione scolastica anche laddove le ore di lezione durano 50 o 55 minuti.
10. ELIMINAZIONE della sospensione dal LAVORO in caso di MALATTIA dell’utente per gli Educ. dell’Integrazione Scolastica. L’Educatore deve essere una figura professionale che lavora con la scuola e il suo monte ore settimanale deve essere usato sia per il lavoro con il minore certificato sia per il lavoro col gruppo classe/istituto scolastico con cui il minore convive. Nelle situazioni migliori, ad alto profilo qualitativo, viene riconosciuta la figura dell’educatore di plesso.
11. ABOLIZIONE del CONTRATTO PART-TIME CICLICO VERTICALE per coprire la sospensione di lavoro e di salario durante il periodo estivo per gli educatori che lavorano nell’integrazione scolastica. Continuità di lavoro e di salario per tutti i 12 mesi dell’anno. Stesura di appalti sull’intera annualità che comprenda il periodo scolastico e il periodo estivo e riconoscimento del lavoro estivo come tempo di verifica e progettazione.
12. RICONOSCIMENTO DELLA 14^ MENSILITA’ , così come riconosciuto da altri CCNL di categoria (Uneba)
C. OPERATRICI ED OPERATORI DEL SETTORE DELL’ACCOGLIENZA:
A seguito dell’entrata in vigore della legge 132/2018 “Sicurezza e Immigrazione” si prefigurano numerose conseguenze negative non solo per quanto riguarda l’utenza del settore (riconduzione nello stato di irregolarità, interruzione dei percorsi di integrazione, ridimensionamento e snaturamento de sistema d’accoglienza diffusa SPRAR, impossibilità all’accesso ai servizi anagrafici per i/le richiedenti asilo, regolamentazione per l’uso del taser, DASPO urbano esteso ai presidi sanitari, revoca della protezione internazionale per alcuni reati quali lo spaccio e la resistenza a pubblico ufficiale, multe elevatissime per i cosiddetti “parcheggiatori abusivi”, sanzioni penali per chi occupa immobili abbandonati e per chi opera blocchi stradali), ma anche per chi lavora all’interno del sistema dell’accoglienza, con conseguenze drastiche sul piano occaupazionale, professionale e delle condizioni lavorative. È in gioco infatti la perdita del posto di lavoro e la professionalità che ha caratterizzato questo settore.
1. TRASPARENZA SUL FUTURO DI CAS E SPRAR : Chiediamo agli enti gestori quali decisioni e quale linea terranno davanti allo smantellamento del sistema di accoglienza diffusa. In particolare richiediamo trasparenza verso le lavoratrici e i lavoratori tutti, sulla riduzione o eventuale eliminazioni delle strutture CAS o SPRAR e su eventuali trasformazioni dei servizi, con una possibile conseguente riduzione del personale.
2. NO AL DEMANSIONAMENTO E ALLA DEPROFESSIONALIZZAZIONE : Siamo a richiedere, per i posti di lavoro che verranno mantenuti, quale sarà la mansione che spetterà al/la lavoratrice/ore. Leggendo infatti nel nuovo capitolato inerente ai Centri di Accoglienza Straordinaria, non si può non notare il taglio netto delle ore delle/gli operatrici/ori nel lavoro all’interno dei centri e perfino per quel che concerne gli accompagnamenti sanitari. La/il lavoratrice/ore deve quindi essere a conoscenza delle mansioni, del possibile demansionamento e della deprofessionalizzazione che la/lo andranno a colpire. Fino a questo momento infatti l’operatrice/ore dell’accoglienza aveva un ruolo fondamentale per il reinserimento dei richiedenti e rifugiati nel tessuto urbano e nella società Con questi tagli invece il suo ruolo diventerà quello del mero controllore e guardiano.
3. SOSTEGNO ECONOMICO E FORMAZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO : In caso di riassorbimento dell’operatrice/ore all’interno di altri servizi non strettamente legati all’accoglienza ma con taglio ancora più specifico socio/educativo, richiediamo alle cooperative un percorso che accompagni la/il lavoratrice/ore al conseguimento della qualifica di educatrice/ore, anche attraverso il sostegno economico, per il conseguimento dei 60 crediti necessari e della erogazione delle ore riguardanti il diritto allo studio necessarie.