A distanza di due anni dalla scadenza del contratto nazionale, ma a ben 4 anni e 8 mesi dalla scadenza del contratto rinnovato il 1° agosto del 2013 e scaduto il 31 dicembre del 2015, ci troviamo con un altro bidone. L’ipotesi di accordo riconosce quanto era scontato e si muove, ancora una volta, nell’ottica di concedere sconti ai padroni e, soprattutto, in linea con quanto richiesto dal governo e dalle associazioni padronali, ovvero, di procedere sulla linea della limitazione del diritto di sciopero.
ANALIZZIAMO ALCUNI DEI PUNTI PRINCIPALI DI QUESTO ACCORDO.
CLAUSOLA SOCIALE. Dopo che Si Cobas e Adl Cobas avevamo già sottoscritto nel 2016 la clausola sociale con Fedit e con altre realtà padronali a livello locale, era del tutto scontato che nel rinnovo del CCNL fosse contenuto quanto avevamo già imposto in buona parte della committenza. Ma per non smentirsi mai, nel loro ruolo di servi padronali, Cgil Cisl e Uil hanno inserito un paragrafo nel quale si dice che la suddetta clausola vale “nel rispetto dell’autonomia organizzativa apicale dell’azienda subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di automazione intervenute”. Cosa voglia dire questa frase lo si può facilmente intuire: qualora al momento del subentro dell’azienda la committenza introducesse innovazioni tecnologiche, potrebbe procedere all’esclusione di una parte di lavoratori, in quanto in eccesso rispetto alle nuove condizioni. Si tratta di una frase sibillina che lascia aperto uno spiraglio perché siano fatti fuori un po’ di lavoratori al momento del cambio d’appalto. Inoltre, per il personale viaggiante tale clausola non è applicata.
AUMENTI CONTRATTUALI E INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE. Considerando che con il rinnovo dell’ultimo contratto gli aumenti negli ultimi anni sono stati di circa 70 € netti, per un quinto livello, i nuovi aumenti, diversamente da quanto da noi richiesto (nella nostra piattaforma avevamo chiesto aumenti uguali per tutti di almeno 130 € a prescindere dal livello) vanno dai 108€ lordi (ca. 83 netti) per un 3° livello agli 81 € lordi (ca. 62 netti) per un 6° J. Pertanto, nonostante l’aumento dei volumi e della produttività di questi ultimi anni, l’aumento è rimasto in linea con quanto già accaduto nell’ultimo rinnovo, con un 6° J che otterrà più o meno la stessa cifra. Mentre l’indennità per la vacanza contrattuale assume i contorni della carità pelosa con i 300 € stanziati a fronte di due anni nei quali i salari sono rimasti per la paga base inalterati.
LIVELLI DI INQUADRAMENTO. Dato che negli accordi che abbiamo siglato con Fedit (TNT, GLS, BRT, SDA e molte altre aziende del settore) da tempo abbiamo ottenuto il passaggio automatico dal 6° J al 6° dopo nove mesi, il passaggio al 5° dopo altri nove mesi ed un ulteriore passaggio automatico al 4° J dopo 6 anni di anzianità di magazzino e di settore, evidenziamo che da questo accordo emerge una timida riduzione del tempo rispetto al CCNL precedente per il passaggio dal 6° J al 6° S che avverrà dopo 24 mesi per chi verrà assunto dal 1° gennaio 2018, dopo 18 mesi per chi verrà assunto dal 1 gennaio 2019 e dopo 12 mesi per chi verrà assunto dopo il 1° gennaio 2020. Pertanto, non c’è alcuna retroattività e, in base a questo accordo, un facchino dovrebbe rimanere stabile al 6°, senza più alcuna prospettiva di aumentare il proprio salario in base al passaggio di livello.
Per quanto riguarda il personale viaggiante la fantasia padronale è condivisa dai sindacati: il 3° S viene suddiviso in A, B e C ed il 3° SJ in D, E, F, mentre il 4° in H e G. Ma quello che emerge con maggiore importanza è che, mentre in precedenza era scritto a chiare lettere (art. 30) che l’autista non poteva effettuare operazioni di facchinaggio, con il nuovo accordo, l’autista è tenuto a farlo o a collaborare alle operazioni di carico e scarico della merce. Tra l’altro, non vi è alcun aumento della trasferta e nemmeno si parla del riconoscimento del lavoro notturno.
DRIVER. La mansione dei driver viene classificata al 4° livello G senza la clausola di garanzia nel cambio appalto. Inoltre tale mansione può essere soggetta in base all’art. 11 quinquies ad un prolungamento della giornata lavorativa per discontinuità di lavoro, prevede una trasferta di soli 10€ giornalieri o in alternativa la somministrazione al lavoratore di ticket mensa di 5,29.
MALATTIA. Viene limitato il diritto a percepire il pieno salario in caso di malattia attraverso una clausola che limita la percentuale della quota in capo all’azienda nel caso l’evento sia successivo a giorni feriali o festivi.
LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO. Uno dei primi punti trattati da questo accordo riguarda i cosiddetti “servizi essenziali”. La gravità di questo punto sta nel fatto che per quanto riguarda tutta la grande distribuzione, vale a dire per tutti i magazzini che riforniscono i supermercati, dovrà essere garantito oltre che il trasporto dei cosiddetti prodotti alimentari di prima necessità, anche l’intera filiera logistica, dalla movimentazione al deposito, dalla custodia alla conservazione. In base a quanto pattuito, non solo non sarà possibile scioperare per gli autisti che trasportano queste merci, ma essi dovranno fare anche il lavoro del facchino. È evidente che si tratta di un gravissimo attacco alle lotte effettuate in questi anni nell’intero mondo della logistica e che si usa pretestuosamente la questione dei “generi di prima necessità” per introdurre una specie di legge 146 per colpire e intimidire chi ha lottato e lotta per conquistare diritti negati e calpestati. Bisogna ricordare che nel 2015 il pretesto del trasporto di latticini fu utilizzato da Legacoop, parlamentari e sindacalisti al servizio dei padroni nel contesto della vertenza dei facchini Granarolo come elemento di attacco alle lotte dei lavoratori. Fu minacciata una persecuzione giudiziaria ai danni di lavoratori e militanti Si Cobas sull’assurdo assunto che le merci movimentate fossero destinate a scuole e ospedali e pertanto di “prima necessità”.
FLESSIBILITÀ ORARIO DI LAVORO. Viene sancito che l’orario di lavoro di 39 ore settimanali va calcolato su un arco temporale di 4 mesi con un minimo di 6 ore ed un massimo di 9 ore che possono essere spalmate su complessive 12 ore. Di fatto, con questa operazione si tende a eliminare lo straordinario e a trasformarlo in ordinario.
RIDUZIONE DI SALARIO PER I NEO ASSUNTI. Mentre negli accordi nazionali da noi sottoscritti abbiamo ottenuto una riduzione effettiva di orario di lavoro a parità di salario con l’aumento di due giorni di permessi all’anno, validi per tutti, con i neo assunti si avvia un meccanismo inverso che toglie soldi al lavoratore. Durante il primo anno di assunzione al personale non viaggiante verrà riconosciuto solamente il 30 % di ROL ed ex festività, il secondo anno il 60 % ed il terzo anno il 90 % e solo dal quarto anno ci sarà il 100 %. Anche per il personale viaggiante, la retribuzione per i neo assunti con contratto a tempo indeterminato verrà corrisposta rispettivamente per il primo e secondo anno al 90 %, al 95 % per il terzo anno e al 100 % dal quarto anno in avanti.
Queste sono le prime valutazioni a caldo rispetto all’ipotesi di accordo, sulla quale in questi giorni si è prodotta una ampia mobilitazione volta a mettere in discussione, da una parte i contenuti della stessa, e dall’altra a rilanciare la necessità come Si Cobas e Adl Cobas di avviare un confronto diretto con le associazioni padronali firmatarie. Dopo questa prima mobilitazione che ha interessato ampi settori della logistica a livello nazionale, come, ad esempio, Assologistica, a Legacoop, a Anita, Fedit, ecc. sono pervenute alcune disponibilità ad incontrarci per aprire un confronto sulla piattaforma che abbiamo presentato. Staremo a vedere se nella prossima settimana tali incontri sortiranno gli effetti auspicati.
CONTINUIAMO LA LOTTA PER CONQUISTARE IL CONTRATTO CHE VOGLIAMO
NON QUELLO CHE HANNO FIRMATO CGIL CISL E UIL