ADL CobasADL Cobas
  • Campagne
  • Regioni e sedi
    • Emilia-Romagna
    • Lombardia
    • Piemonte
    • Veneto
  • Beni comuni
    • Sanità
    • Trasporto Pubblico
    Beni comuniMostra altro
    Sindacato di Base ADL Cobas - TPL Padova: oltre il contratto nazionale
    TPL Padova: oltre il contratto nazionale
    21 Marzo 2025
    Sindacato di Base ADL Cobas - Uno sciopero per la dignità
    Uno sciopero per la dignità
    18 Marzo 2025
    Sindacato di Base ADL Cobas - Autoferrotranvieri: dal 1 marzo è possibile votare on-line la pre-intesa sul rinnovo della parte economica del CCNL
    Autoferrotranvieri: dal 1 marzo è possibile votare on-line la pre-intesa sul rinnovo della parte economica del CCNL
    28 Febbraio 2025
    Sindacato di Base ADL Cobas - Una intesa economica che non rappresenta gli autoferrotranvieri
    Una intesa economica che non rappresenta gli autoferrotranvieri
    25 Febbraio 2025
    Sindacato di Base ADL Cobas - Non ci siamo: i lavoratori vogliono decidere. Referendum subito!
    Non ci siamo: i lavoratori vogliono decidere. Referendum subito!
    5 Febbraio 2025
  • Diritto del lavoro
  • Privato
    • Lavoro Sociale
    • Logistica
    • Pulizie
    • Spettacolo
    • Turismo
  • Pubblico
    • Agenzie
    • Enti locali
    PubblicoMostra altro
    Sindacato di Base ADL Cobas -
    19 Aprile 2025
    19 Aprile 2025
    Sindacato di Base ADL Cobas - Comune di Padova: elezione RSU
    Comune di Padova: elezione RSU
    28 Marzo 2025
    Sindacato di Base ADL Cobas - La caccia alla strega e la trasmissione del sapere
    La caccia alla strega e la trasmissione del sapere
    24 Marzo 2025
    Sindacato di Base ADL Cobas - Buoni pasto arretrati non corrisposti per smart working e ferie.
    Buoni pasto arretrati non corrisposti per smart working e ferie.
    25 Febbraio 2025
    selective focus photography of Pinocchio puppet
    Le bugie sulla preintesa del ccnl funzioni centrali hanno le gambe corte
    16 Gennaio 2025
  • Sociale
    • Ambiente
    • Diritto alla Casa
    • Migranti
  • Scuola
Tempo di lettura: Il decreto Salvini e il reato di blocco stradale
Condividi
Notifiche Mostra altro
Font ResizerAa
Font ResizerAa
ADL CobasADL Cobas
Search
  • Campagne
  • Regioni e sedi
    • Emilia-Romagna
    • Lombardia
    • Piemonte
    • Veneto
  • Beni comuni
    • Sanità
    • Trasporto Pubblico
  • Diritto del lavoro
  • Privato
    • Lavoro Sociale
    • Logistica
    • Pulizie
    • Spettacolo
    • Turismo
  • Pubblico
    • Agenzie
    • Enti locali
  • Sociale
    • Ambiente
    • Diritto alla Casa
    • Migranti
  • Scuola
Hai un account? Accedi
Seguici
  • Regioni e sedi
  • Emilia-Romagna
  • Lombardia
  • Piemonte
  • Veneto
Adl Cobas
ADL Cobas > Blog > Approfondimenti > Il decreto Salvini e il reato di blocco stradale
Approfondimenti

Il decreto Salvini e il reato di blocco stradale

adlcobas
di adlcobas Pubblicato 6 Novembre 2018 1.6k Visualizzazioni 9 minuti di lettura
Condividi
9 minuti di lettura
Condividi

Il 5 ottobre scorso, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, è entrato in vigore il decreto legge 113/2018, il cosiddetto decreto Salvini sulla sicurezza, che, in particolare sul tema dell’immigrazione, rappresenta una ulteriore pesante regressione rispetto ai diritti dei migranti e ai principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione.

Nonostante la pluralità e la eterogeneità delle norme contenute nel decreto, è possibile appezzare una sua coerenza interna, del tutto in sintonia con la scelta governativa di orientare e direzionare il disagio sociale, indotto dalla crisi e dai tagli alla spesa sociale, verso specifiche categorie di soggetti, i migranti, gli occupanti di case, chi protesta per le strade.

Nelle pieghe del decreto, infatti, recuperando lo spirito di un paio di proposte di legge presentate da alcuni parlamentari del centro-destra nella scorsa legislatura, vi sono anche delle norme che si occupano del blocco della circolazione su strade e autostrade.

Viene reintrodotto il reato di blocco stradale (che era stato depenalizzato nel 1999), sanzionato, se il fatto è commesso da più persone, con la pena della reclusione da 2 a 12 anni.

-ISEE-
Ad imageAd image

Si stanno celebrando in queste settimane alcuni processi per i blocchi effettuati sull’autostrada Torino – Bardonecchia nel febbraio-marzo 2012, dopo la caduta di Luca Abbà da un traliccio dell’alta tensione, e nell’agosto 2013.

Si è trattato di vicende a cui hanno partecipato centinaia di persone, nell’ambito di manifestazioni che esprimevano, le une, la rabbia per quanto accaduto a Luca e per la militarizzazione crescente della Val di Susa, le altre, la volontà di impedire l’arrivo di alcuni componenti della talpa che doveva effettuare i lavori nel tunnel geognostico di Chiomonte.

Bene, se quelle manifestazioni venissero fatte oggi, i partecipanti rischierebbero pene elevatissime e, con ogni probabilità, l’applicazione di misure cautelari, visto i criteri guida utilizzati negli ultimi anni dagli uffici giudiziari torinesi. Tutto ciò in perfetta armonia con le roboanti dichiarazioni, ahimè quasi giornaliere, del ministro dell’interno, che sembra avere in odio qualsiasi forma di protesta o di conflitto sociale.

Non è il caso di gridare allo scandalo.

Soprattutto se si confronta tale riforma con le ripetute prese di posizione di un governo che spara ad alzo zero sulle occupazioni di case, che si contrappone con ferocia all’esodo dei migranti, che trasforma in crimine umanitario il salvataggio di disperati in fuga dalle proprie case, che ogni giorno ci permette di constatare come l’umanità, il senso di solidarietà e di giustizia continuino pericolosamente ad arretrare nella coscienza degli italiani.

Siamo di fronte all’ennesimo giro di vite che produrrà un po’ di carcere in più per gli appartenenti ai movimenti sociali, che dovranno fare i conti con una repressione resa più intensa ed efficace da norme come questa.

Ciò nonostante, vale la pena di segnalare come siano evidenti i profili di incostituzionalità della nuova disposizione legislativa, non solo perché fanno difetto i requisiti di necessità urgenza connaturati all’emanazione di un decreto legge, non tanto per lo scarso nesso funzionale tra la norma in questione e i contenuti e le finalità dello stesso decreto, quanto, soprattutto, per l’adozione di minimi e di massimi edittali assolutamente spropositati, in rapporto alla finalità rieducativa della pena, prevista dal terzo comma dell’art. 27 della Carta costituzionale.

In diverse pronunce la Corte Costituzionale si è espressa in passato nel senso che tale finalità costituisca “una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue”, il che richiede una costante proporzione tra quantità e qualità della sanzione e offesa del bene giuridico tutelato.

In particolare, secondo La Corte “la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale” provocata dalla previsione di una sanzione penale manifestamente eccessiva rispetto al disvalore dell’illecito “produce … una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall’art. 27, comma 3°, Cost., che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione”.

Nel caso del nuovo di reato di blocco stradale è prevista la possibilità di irrogare delle pene detentive, come detto da 2 a 12 anni, ben più alte di quelle previste per reati che, secondo la coscienza collettiva, appaiono sicuramente più gravi.

Basti pensare, saltando di fiore in fiore, che per i partecipanti ad un’associazione per delinquere il nostro codice penale prevede sanzioni da 1 a 5 anni di reclusione, per i capi e promotori da 3 a 7, per un attentato ad impianti di pubblica utilità da 1 a 4, per l’adulterazione di cose in danno della pubblica salute da 1 a 5.

Il massimo edittale di 12 anni, indicato nel nuovo reato di blocco stradale è uguale a quello di chi recluta o induce alla prostituzione dei minorenni o di chi commette violenza sessuale contro un minore di 14 anni o di chi compie violenza sessuale di gruppo. E’ più alto di quello del reato di sequestro di persona, della rapina semplice, della violenza sessuale su un adulto.

Inoltre, per il reato di blocco stradale non sarà possibile far ricorso a quegli istituti, non facilissimi da collocare sul piano sistematico ma di sicura natura deflattiva e spesso assai vantaggiosi sul piano difensivo, quali la messa alla prova e l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Ciò a causa dei limiti edittali, particolarmente elevati, previsti nella nuova fattispecie, con il paradosso che, ad esempio, per reati come la resistenza aggravata contro le forze dell’ordine (come il lancio di sassi nel corso di una manifestazione) il secondo istituto sarebbe astrattamente applicabile, pur essendo il fatto, in tutta evidenza, più grave di un semplice blocco stradale.

Il conformismo, lo scarso coraggio interpretativo che allignano di questi tempi nella magistratura italiana non consentono di sperare che si giunga in tempi brevi ad una dichiarazione di incostituzionalità della norma.

Inutile dire, poi, che, con ogni probabilità, la lettura che di essa daranno le Questure, prima, e le Procure, successivamente, potrebbe estendere ulteriormente il suo ambito di applicazione, soprattutto in relazione alle manifestazioni che si tengo nei centri urbani.

Non resta che sperare in un sussulto di dignità di quei parlamentari che dovranno votare nei prossimi mesi per la conversione del decreto in legge.

Ma anche questa, visti i maneggi, le retromarce, i compromessi governativi di questi giorni, appare una pia illusione.

Sui siti No Tav si è detto in più occasioni che non esistono governi amici.

Un governo che approva norme di questo tipo, che coltiva con pervicacia una prospettiva di incremento della repressione verso i movimenti appare un governo che, nei fatti, si muove in una logica di ostilità nei confronti delle lotte e del conflitto sociale. Con buona pace di tutti coloro che, approdati in sedi istituzionali, continuano a sostenerlo, pur avendo condiviso e/o apprezzato in questi anni le ragioni delle mobilitazioni No Tav.

Avv.Claudio Novaro

Condividi questo articolo
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email Copy Link Print
Articolo precedente 26-27 ottobre: la marea del SI Cobas lancia un segnale chiarissimo al governo Conte. Non passeranno!
Articolo successivo Bologna – DL 113/2018: Che fine fa il lavoro di chi opera nell’accoglienza?

Chi siamo

L’ADL Cobas (come “associazione difesa lavoratori”) nasce nel 1992 dall’esperienza politica e sociale sviluppatasi lungo il decennio degli anni 80 nella Bassa Padovana attorno alle lotte contro la ristrutturazione, il decentramento, i licenziamenti, la precarizzazione del lavoro e la devastazione ambientale in quei territori. 


Seguici su Youtube

Adl Cobas

174 subscribers
Adl Cobas
YouTube Video UCTxPk1uaqPDfvYxryCIwjKg_1ltqW_LdRCs

29 novembre 2024: giornata di sciopero generale

Adl Cobas 3 Dicembre 2024 16:53

Carica altri video Iscriviti al canale
This error message is only visible to WordPress admins

Important: No API Key Entered.

Many features are not available without adding an API Key. Please go to the YouTube Feed settings page to add an API key after following these instructions.

Gli ultimi articoli

Sindacato di Base ADL Cobas - 5 Sì per continuare a lottare!
5 Sì per continuare a lottare!
Approfondimenti Campagne Pubbliche Diritto del lavoro
Sindacato di Base ADL Cobas - Accordo sul premio 2025 a Maxi Di Vercelli. Ticket fino a 8 Euro
Accordo sul premio 2025 a Maxi Di Vercelli. Ticket fino a 8 Euro
Primo Piano Logistica Piemonte Privato
Sindacato di Base ADL Cobas - 12 maggio 2025: sciopero del precariato universitario
12 maggio 2025: sciopero del precariato universitario
Approfondimenti Primo Piano Università
Sindacato di Base ADL Cobas - Primo maggio Padova: contro l'economia di guerra i bassi salari e la deriva autoritaria
Primo maggio Padova: contro l’economia di guerra i bassi salari e la deriva autoritaria
Approfondimenti Primo Piano

Seguici

  • Regioni e sedi
  • Emilia-Romagna
  • Lombardia
  • Piemonte
  • Veneto

HASTA SIEMPRE OLOL


Link

Potrebbero anche interessarti

La punta dell’iceberg. Alcune riflessioni ed una proposta a partire dagli arresti avvenuti nei magazzini della Gottardo spa

2 Giugno 2017
Sindacato di Base ADL Cobas - REPORT ASSEMBLEA DELEGATI/E DI Adl Cobas, Sial Cobas, Clap
Approfondimenti

REPORT ASSEMBLEA DELEGATI/E DI Adl Cobas, Sial Cobas, Clap

26 Gennaio 2021
Sindacato di Base ADL Cobas - NIENTE DA RESTITUIRE.
Approfondimenti

NIENTE DA RESTITUIRE.

20 Aprile 2020
Sindacato di Base ADL Cobas - SALARIO MINIMO EUROPEO? SENZA LOTTE SOLO FUMO NEGLI OCCHI
Approfondimenti

SALARIO MINIMO EUROPEO? SENZA LOTTE SOLO FUMO NEGLI OCCHI

14 Giugno 2022

SEDE LEGALE

Viale Felice Cavallotti, 2
Padova
Email: info@adlcobas.org
Pec – sindacato@pec.adlcobas.org
  • Dichiarazione sulla Privacy (UE)
  • Disconoscimento
  • Cookie Policy (UE)
ADL COBAS ASSOCIAZIONE DIRITTI LAVORATORI - Webdesigner Fabio d'Alessandro
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Always active
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Manage options Manage services Manage vendors Read more about these purposes
Visualizza preferenze
{title} {title} {title}
Bentornato!

Accedi con il tuo account

Lost your password?