La revisione della Costituzione prevista dal ddl Boschi – Renzi (con il combinato disposto dell’Italicum) costituzionalizza un processo di concentrazione del potere legislativo nelle mani del governo e di progressivo svuotamento della democrazia rappresentativa in atto a partire dagli anni 80 del 900, non a caso in coincidenza dell’avvento del neo liberismo. Tale processo è stato portato avanti in modo intercambiabile da governi di centro sinistra e di centro destra, compresi molti esponenti del fronte del NO al referendum che assumono tale posizione per ragioni ascrivibili unicamente al conflitto tra le varie componenti della casta per la gestione del potere politico.
Gli strumenti fin qui usati sono stati l’abuso dei decreti legge, l’uso sistematico dei decreti legislativi per molte della grandi riforme e i regolamenti delegati che – su autorizzazione del Parlamento – possono abrogare o derogare leggi ordinarie. Il tutto condito con il ricorso sistematico alla questione di fiducia per far passare senza emendamenti i ddl del governo, che costituiscono la stragrande maggioranza delle leggi approvate dal Parlamento. Di fatto il potere normativo è strutturalmente già nelle mani del governo con la trasformazione del Parlamento in un organo di ratifica di decisioni prese altrove. A questo quadro la riforma aggiunge un quarto strumento di condizionamento del lavoro della Camera: i ddl blindati, su cui il governo chiede alla Camera di deliberare entro 5 gg l’urgenza con l’obbligo di votare entro 70 gg: non è più prevista come in una prima versione la blindatura anche del testo, ma è facilmente ottenibile con la questione di fiducia. Inoltre, con la revisione dei poteri e della composizione del Senato abbiamo l’assegnazione almeno formale della funzione legislativa (salvo qualche significativa eccezione) e della stessa fiducia al Governo alla sola Camera dei deputati, la cui maggioranza assoluta – col ballottaggio previsto dall’Italicum – può benissimo essere conquistata da un partito con solo 29-30 % dei voti al primo turno, anzi è altamente probabile con l’attuale quadro politico (la legge truffa del 1953 imposta dalla DC prevedeva un premio in seggi per la coalizione con il 50,1% dei voti!).
È evidente che tale meccanismo sacrifica completamente la rappresentatività politica alla stabilità governativa, vizio di costituzionalità già rilevato dalla Corte Costituzionale in riferimento al Porcellum, con cui peraltro è stato eletto l’attuale Parlamento, che per questo solo motivo dovrebbe essere delegittimato ad assumere una funzione costituente. Ma di bel nuovo la mancanza di rappresentatività non nasce con l’Italicum, ma data dall’introduzione dal 1994 di leggi maggioritarie o nominalmente proporzionali ma con tali correzioni maggioritarie da determinare effetti discorsivi ancora più forti. A completamento dell’accentramento dei poteri sono previsti sia la riduzione dei poteri legislativi e regolamentari delle Regioni, sia i maggiori ostacoli frapposti all’esercizio di quel poco che resta di democrazia diretta, con l’innalzamento delle firme necessarie a 150.000 per le leggi di iniziativa popolare e a 800.000 per poter usufruire di un quorum di validità dei referendum meno arduo da raggiungere della maggioranza degli aventi diritto al voto.
Inoltre, la Costituzione materiale (e formale) è già cambiata in modo anche più grave se pensiamo alla prima parte, quella dell’uguaglianza sostanziale e dei diritti sociali. L’introduzione del principio neoliberista di sussidiarietà (art. 118) limita l’azione pubblica ai soli casi in cui il mercato e il privato sociale falliscono, prevedendo come destinatari dei servizi pubblici solo chi non si può permettere di pagare il prezzo di mercato e che non sono assistiti dalla carità del terzo settore, con conseguente strutturale dequalificazione del servizio pubblico. L’introduzione del principio del pareggio di bilancio nell’art. 81 Cost., votata dalla stragrande maggioranza del Parlamento, di fatto subordina la garanzia dei diritti sociali – prima inviolabili – alle disponibilità finanziarie nel quadro UEM dei vincoli di bilancio, come è già accaduto anche in alcune sentenze della Corte (per es. quelle sul blocco dei contratti pubblici – che è stato considerato incostituzionale solo dal 2015 in poi – e sull’incostituzionalità di alcuni tagli alle pensioni). Il finanziamento delle scuole private a partire dalla legge sulla parità scolastica e l’aziendalizzazione della scuola pubblica da Berlinguer a Renzi, passando per Moratti, Fioroni e Giannini, violano l’art. 33 che vieta il finanziamento pubblico delle scuole private.
In generale, è stato stravolto il modello di scuola previsto dalla Costituzione e dalla legislazione degli anni 70, basato su libertà di insegnamento, pluralismo didattico culturale e democrazia collegiale. Il fondamentale diritto alla salute (art. 32) è sempre meno garantito con l’aziendalizzazione e i tagli continui alla spesa sanitaria: non a caso le aspettative di vita si sono ridotte per la prima volta dagli anni 50. La riforma Fornero ha completato l’opera dei governi precedenti con l’innalzamento dell’età pensionabile, la riduzione della pensione pubblica e la previdenza integrativa, che mette nelle mani del mercato più speculativo e truccato che ci sia, quello finanziario, il diritto alla previdenza (art. 38). Tra riduzione dell’aspettativa di vita e aumento dell’età pensionabile ci stiamo avvicinando al modello Bismarck, che fece coincidere l’età pensionabile con le aspettative medie di vita degli operai tedeschi, mandandoli in pensione quando morivano! Con l’avvento del neoliberismo e, in particolare, delle politiche UE di austerità non è più perseguito l’obiettivo della piena occupazione e il diritto al lavoro (art. 4). Pacchetto Treu, riforma Biagi. Riforma Fornero e Jobs Act (che per garantire l’uguaglianza tra i lavoratori ha precarizzato anche quelli a tempo indeterminato) hanno precarizzato il lavoro aprendo la strada – con gli stages e l’alternanza scuola lavoro – al lavoro gratuito come nuova frontiera del mercato del lavoro. Il conseguente indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori ha reso vana anche la norma precettiva dell’art. 36: il salario deve garantire un’esistenza libera e dignitosa! Non è garantita la libertà sindacale (art. 39) con le norme – per lo più contrattuali – che tolgono ai Cobas e a tutti i sindacati di base e conflittuali i diritti sindacali, in primis il diritto di assemblea; le modalità di determinazione della rappresentatività sindacale non garantiscono neanche i principi base della democrazia rappresentativa, creando un oligopolio sindacale. Il diritto di sciopero e, in generale, l’idea del conflitto sociale e dell’agire collettivo come fattori positivi della dinamica sociale previsti dalla Costituzione (in particolare l’art.40) sono stati fortemente limitati dalle leggi sulla regolamentazione e, in ultimo, dalla norma pattizia del TU del gennaio 2015. È evidente come tutto questo svuoti di significato il principio di uguaglianza sostanziale previsto dall’art. 3 2°c. Cost., centrale nell’impianto costituzionale. Ma anche sul piano tradizionale dei diritti di libertà la Costituzione è stata violata: basta dare uno sguardo non distratto alle tragedie quotidiane che si consumano nel Canale di Sicilia, ai CIE che violano le fondamentali garanzie della libertà personale previste dall’art. 13, alla normativa sull’immigrazione che produce strutturalmente clandestinità e, in generale, alla condizione dei migranti. Infine, il ripudio della guerra dell’art. 11 è sistematicamente violato con le spedizioni militari in contesti di guerra paradossalmente in nome dell’esportazioni della democrazia, dei diritti dell’uomo o della ricerca di inesistenti armi di distruzione di massa: guerre che hanno provocato nuovi esodi di massa di esseri umani per i quali non vale tutta la retorica dei “diritti dell’uomo”.
È evidente il nesso tra i due tradimenti della Costituzione sul piano istituzionale e su quello sociale: la mancanza di rappresentatività delle istituzioni, la concentrazione del potere nelle mani del governo rendono più facile la destrutturazione dei diritti sociali e il depotenziamento del conflitto. La riforma costituzionalizza e determina un salto di qualità in pejus alle tendenze istituzionali e, quindi, in prospettiva rafforza anche l’ulteriore attacco ai diritti: sono motivazioni di merito rilevantissime per invitare con forza a VOTARE NO.
Ma con la stessa forza va chiarito che la disgregazione sia della prima che della seconda parte della Costituzione non nasce con il “renzismo”, ma si iscrive in processi di lunga durata, a cui hanno partecipato attivamente molti soggetti politici e culturali schierati con il fronte del NO. Per cui i Cobas parteciperanno attivamente alla campagna per il NO al referendum costituzionale, ma con contenuti e modalità autonome, non aderendo, quindi, agli esistenti Comitati per il NO.
Cobas della Scuola. Confederazione dei Comitati di Base