Lo scorso 10 Maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 10 del 04/05/2020, del ministero del Lavoro e del ministero dell’Economia.
Tale decreto va ad agire su quello che è l’articolo 44 della legge Cura Italia, ovvero il “Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19”. Un fondo con un tetto da 220 mln di euro per il 2020.
Che cos’è questo reddito di ultima istanza?
Una tantum, di 600 € riferita solo a marzo 2020, per tutte quelle figure lavorative escluse dagli ammortizzatori sociali quali FIS e CIG in deroga, che non hanno potuto percepire le una tantum già erogate, ovvero quelle riferite agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del Cura Italia e che non percepiscono già il Reddito di Cittadinanza.
Chi può quindi accedervi?
– I lavoratori stagionali, esclusi quelli del turismo e di stabilimenti termali (art. 29 l 18/2020);
– Lavoratori Intermittenti, con almeno 30 giornate di lavoro effettuato tra 1° Gennaio 2019 e il 30 Gennaio 2020;
– Lavoratori autonomi, senza P. Iva, non iscritti a forme previdenziali che fanno capo a collaborazioni autonome occasionali (art. 2222 c.c.) non titolari di contratti in essere al 23 Febbraio.
Vengono esclusi da questa indennità chi è in possesso di un contratto subordinato indeterminato (ad esclusione degli intermittenti) e i titolari di pensione.
Ad ora non esiste una circolare INPS che vada a definire al meglio come accedervi e quali potrebbero essere ulteriori restrizioni, ma da questo possiamo già fare alcune considerazioni, soprattutto riguardo i lavoratori intermittenti.
Dall’inizio della pandemia infatti stiamo denunciando come gli intermittenti siano una categoria esclusa da qualsiasi tipo di ammortizzatore, essendo entrati nella CIG in deroga attraverso gli accordi applicativi delle Regioni, che li legittimavano quindi a riceverla su un calcolo della media dei giorni lavorati nei 12 mesi precedenti, ma bloccati poi da una circolare INPS data 2006, che non considerava tale contratto subordinato e continuativo. Allo stesso modo alcuni sono stati esclusi anche dalla ricezione delle indennità (come quella per lo spettacolo), perchè in possesso di contratti subordinati, anche se intermittenti.
Ad oggi, in quasi 3 mesi di blocco delle attività, molte lavoratrici e lavoratori non si sono quindi visti arrivare alcun tipo di sostegno da parte del datore di lavoro o dallo Stato.
Questa ultimo Decreto, che in parte pare verrà riportato nel DL “Rilancio”, porta quindi, forse, uno spiraglio per gli esclusi, mettendo una toppa, escludendo di fatto queste particolarità ad ammortizzatori più duraturi e strutturali come il FIS o la CIG in deroga.
Portiamo ad esempio la situazione di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, che strutturalmente hanno un contratto intermittente, dovuto alla flessibilità richiesta dal tipo di lavoro, che si trovano a non sapere quando effettivamente poter ricominciare il proprio lavoro. Si parla di una ripresa di spettacoli ed eventi fra mesi, portando così ad una crisi strutturale del comparto.
Come può allora essere una risposta adeguata proseguire a colpi di “una tantum” da ora alla ripresa effettiva? Il problema è strutturale e strutturale deve essere la risposta.
Perché non creare quindi un ammortizzatore unico, che vada a sostenere tutti i rapporti di lavoro, dai classici ai più “anomali”?
L’emergenzialità ha fatto venire a galla la precarietà su cui moltissime categorie sono nate e si sono sviluppate, ora che sono sotto gli occhi di tutti, è il tempo di costruire un nuovo sistema di welfare per non lasciare più nessuno indietro.
Le vite non sono una tantum!
Reddito di Base subito!