Le due dipendenti della DP di Padova, dopo che non c’è stato nessuno spazio per una trattativa sindacale, per veder riconosciuto il loro diritto a proseguire il part -time già in essere senza che fosse posto a priori , senza alcuna manifesta esigenza, un termine di scadenza, sono ricorse alla via giudiziale, assistite dall’Avvocato Barbara Gasparini dello Studio Legale Squillace dell’ADL Cobas.
La Direzione Regionale delle Entrate del Veneto ha infatti interpretato l’art.16 della Legge 183/10 (il cosiddetto Collegato Lavoro) con cui il legislatore ha attribuito alle Amministrazioni la facoltà eccezionale e limitata nel tempo (6 mesi dall’entrata in vigore della Legge, quindi fino al 23 maggio 2011) di “sottoporre a nuova valutazione” gli accordi part-time sottoscritti con i propri dipendenti prima della legge 133/08”, ossia prima del giugno 2008, come una licenza ad agire unilateralmente. La DRE del Veneto ha infatti posto un termine di scadenza al part-time, di due anni, senza addurre nessuna oggettiva e concreta esigenza di servizio, ma al solo scopo di poter valutare il suo eventuale rinnovo ben dopo la scadenza del 23/05/2011.
Dopo vari rinvii dell’Udienza presso il Tribunale, la determinazione delle due lavoratrici ad insistere nel portare avanti la causa e di Adl Cobas nel sostenerle è stata premiata con la Sentenza n.679/2015 del Giudice Barbara Bortot, pubblicata il 16/10/2015 RG n. 2152/2012 e che alleghiamo.
Questa vittoria in Tribunale, con condanna per l’Agenzia delle Entrate a “rifondere le spese di lite” apre spazi per continuare la lotta per la determinazione del proprio tempo di lavoro o di non lavoro !
Solo chi non lotta ha già perduto!
Padova, 21/10/2015