ADL CobasADL Cobas
  • Campagne
  • Regioni e sedi
    • Emilia-Romagna
    • Lombardia
    • Piemonte
    • Veneto
  • Beni comuni
    • Sanità
    • Trasporto Pubblico
    Beni comuniMostra altro
    Sindacato di Base ADL Cobas - TPL Padova: oltre il contratto nazionale
    TPL Padova: oltre il contratto nazionale
    21 Marzo 2025
    Sindacato di Base ADL Cobas - Uno sciopero per la dignità
    Uno sciopero per la dignità
    18 Marzo 2025
    Sindacato di Base ADL Cobas - Autoferrotranvieri: dal 1 marzo è possibile votare on-line la pre-intesa sul rinnovo della parte economica del CCNL
    Autoferrotranvieri: dal 1 marzo è possibile votare on-line la pre-intesa sul rinnovo della parte economica del CCNL
    28 Febbraio 2025
    Sindacato di Base ADL Cobas - Una intesa economica che non rappresenta gli autoferrotranvieri
    Una intesa economica che non rappresenta gli autoferrotranvieri
    25 Febbraio 2025
    Sindacato di Base ADL Cobas - Non ci siamo: i lavoratori vogliono decidere. Referendum subito!
    Non ci siamo: i lavoratori vogliono decidere. Referendum subito!
    5 Febbraio 2025
  • Diritto del lavoro
  • Privato
    • Lavoro Sociale
    • Logistica
    • Pulizie
    • Spettacolo
    • Turismo
  • Pubblico
    • Agenzie
    • Enti locali
    PubblicoMostra altro
    Sindacato di Base ADL Cobas -
    19 Aprile 2025
    19 Aprile 2025
    Sindacato di Base ADL Cobas - Comune di Padova: elezione RSU
    Comune di Padova: elezione RSU
    28 Marzo 2025
    Sindacato di Base ADL Cobas - La caccia alla strega e la trasmissione del sapere
    La caccia alla strega e la trasmissione del sapere
    24 Marzo 2025
    Sindacato di Base ADL Cobas - Buoni pasto arretrati non corrisposti per smart working e ferie.
    Buoni pasto arretrati non corrisposti per smart working e ferie.
    25 Febbraio 2025
    selective focus photography of Pinocchio puppet
    Le bugie sulla preintesa del ccnl funzioni centrali hanno le gambe corte
    16 Gennaio 2025
  • Sociale
    • Ambiente
    • Diritto alla Casa
    • Migranti
  • Scuola
Tempo di lettura: La cassa integrazione e i lavoratori intermittenti dello spettacolo: parere legale
Condividi
Notifiche Mostra altro
Font ResizerAa
Font ResizerAa
ADL CobasADL Cobas
Search
  • Campagne
  • Regioni e sedi
    • Emilia-Romagna
    • Lombardia
    • Piemonte
    • Veneto
  • Beni comuni
    • Sanità
    • Trasporto Pubblico
  • Diritto del lavoro
  • Privato
    • Lavoro Sociale
    • Logistica
    • Pulizie
    • Spettacolo
    • Turismo
  • Pubblico
    • Agenzie
    • Enti locali
  • Sociale
    • Ambiente
    • Diritto alla Casa
    • Migranti
  • Scuola
Hai un account? Accedi
Seguici
  • Regioni e sedi
  • Emilia-Romagna
  • Lombardia
  • Piemonte
  • Veneto
Adl Cobas
ADL Cobas > Blog > Approfondimenti > La cassa integrazione e i lavoratori intermittenti dello spettacolo: parere legale
ApprofondimentiDiritto del lavoroSpettacolo

La cassa integrazione e i lavoratori intermittenti dello spettacolo: parere legale

adlcobas
di adlcobas Pubblicato 9 Aprile 2020 1.4k Visualizzazioni 8 minuti di lettura
Condividi
8 minuti di lettura
Condividi

Il problema riguarda la possibilità per i lavoratori intermittenti del settore spettacolo (ma in realtà anche degli altri settori non industriali) di essere oggetto del trattamento di cassa integrazione.
Dal punto di vista generale andiamo a parlare di cassa in deroga, dato che la cassa ordinaria è prevista per l’industria e per altre ipotesi specifiche.
Punto da tenere in considerazione è che la cassa integrazione, come istituto e come idea teorica, non è un istituto a sostegno del reddito del lavoratore, ma è un istituto a sostegno del datore di lavoro (i guadagni integrati sono quelli del datore!), che tramite essa, in ipotesi in cui dovrebbe pagare il salario stante la non imputabilità al lavoratore della impossibilità relativa della prestazione ma è in difficoltà a farlo, non si trova costretto a dover decidere tra pagare il salario senza guadagnare oppure a licenziare disperdendo i suoi lavoratori e dunque parte essenziale della sua organizzazione.
Elemento bislacco della vicenda è che per i lavoratori a chiamata il datore ha una terza chances, ovvero semplicemente non chiamarli. Per cui rispetto ad essi non ha senso una misura di cassa integrazione propriamente detta.
Quello che si è venuto a creare, di fatto, tramite l’inclusione dei lavoratori intermittenti (art. 13 d.lvo 81/2015) è un istituto ibrido che parrebbe funzionare con le modalità della CIGD ma che ha a tutti gli effetti le funzioni di una misura a sostegno del reddito quale l’indennità di disoccupazione. E primo dei problemi che viene in luce nel caso è che in tal modo quello che ontologicamente è il diritto di un soggetto (il lavoratore) è creato dalla norma sulla CIGD ed è rimesso al comportamento di un terzo (il datore di lavoro). Conseguenza potrebbe essere che in mancanza di validi motivi per rifiutare la richiesta, potrebbe essere ventilabile una responsabilità del datore di lavoro, che potrebbe essere chiamato a rispondere del danno causato al lavoratore.
La norma, ovvero l’unica cosa che ha valore per i lavoratori e per le imprese, allo stato è il DL 18/2020 e gli accordi regionali delegati dalla stessa. Nessun valore ha alcuna circolare Inps, che è solo uno strumento interpretativo per gli uffici dell’Istituto stesso.
Peraltro si segnala che per la CIGD l’inps non è competente in quanto ai sensi dell’art. 22 c. 4 DL 18/20 (come peraltro per tutte le CIGD) il soggetto a cui sono indirizzate le domande è la Regione (o le PA di Trento e Bolzano) e non certo l’Inps che è mero soggetto pagatore.
Con riguardo a interpretazioni sulla norma fiorite nel frattempo si segnala che L’inps ha affermato che “L’accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto nei limiti della giornate di lavoro effettuate sulla base della media del 12 mesi precedenti e ai sensi della circolare inps 41/2006” che aveva riguardo alla Indennità di Disoccupazione.
Con tale frase l’inps ha individuato come criterio di calcolo della misura il lavoro svolto nei 12 mesi precedenti, da parametrarsi evidentemente alle settimane di CIGD richiedibili, ovvero 9. Di talchè, stante che il trattamento copre l’80% della retribuzione, al lavoratore intermittente sarà dovuto (salario degli ultimi 12 mesi / 52 sett x 9 sett) x 80%.
Ovviamente trattandosi di una somma da individuare per il futuro con riferimento a delle chiamate impossibili per factum principis la base di calcolo non poteva che essere individuata nel passato, dato che il futuro non c’è per legge. La vecchia circolare del 2006 richiamata è congruente nell’individuare l’importo orario sulla base del lavorato nel passato, ma è confliggente giuridicamente e logicamente nel passaggio che pare esse più “limitante” ovvero il punto 4.5 che dice che le integrazioni salariali possono far riferimento solo a chiamate saltate (ovvero fatte e poi revocate). Tale previsione non attaglia al caso di specie per due ragioni: il contenuto del paragrafo invocato de relato è esattamente il contrario dell’interpretazione data apertis verbis dall’ente oggi, con la conseguenza che la precedete posizione deve ritenersi superato qualora la si intendesse astrattamente riguardante la medesima fattispecie. Ma ciò che più rileva è che la fattispecie a cui fa riferimento è diversa: nella circolare del 2006 è sottointeso un fatto naturale che impedisce di fatto una produzione programmata e già in organizzazione (esempio: incendio del palco la sera prima del concerto), mentre qui c’è una norma che impedisce a priori le attività per cui le chiamate sarebbero prive di causa e dunque nulle secondo le regole comuni sul negozio giuridico.
Secondo “non problema” sollevato dalla lettura delle circolari inps è quello relativo all’esistenza del contratto a chiamata il giorno previsto dalla norma. Secondo alcuni il contratto a chiamata esisterebbe solo con la chiamata. Tale idea esiste solo nella elaborazione del funzionario Inps che nel 2006 ha redatto la circolare 41, in modo alieno a qualsiasi dottrina sul punto, e con l’evidente intento di evitare che contratti simulati senza chiamata effettiva (per i quali non sarebbe stato possibile stante il loro numero una vigilanza ispettiva) andassero a costituire fonte di pretesa nei confronti dell’istituto con riferimento al periodo di contribuzione valevole per l’ Aspi. La questione si può considerare risolta definitivamente, se mai ve ne fosse stato bisogno, con il testo della norma del d.lvo 81/2015, che da un lato all’art. 13 c. 4 chiarisce che nei periodi in cui non viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico o normativo, mentre dall’altro lato al primo comma dice “il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo o intermittente” chiarendo letteralmente, e in claris non fit interpretatio, che v’è un rapporto di lavoro in essere indipendentemente dal fatto dell’utilizzo o meno della prestazione, che diviene uno degli elementi del contratto, ma non è né l’elemento necessario né l’elemento sufficiente all’esistenza del contratto di lavoro, che infatti esiste sotto ogni altro aspetto (computabilità pro quota, obblighi di fedeltà, non concorrenza, e così via).
Peraltro ragionare diversamente condurrebbe ad un esito paradossale ed in evidente contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., per cui il lavoratore in forza il giorno x riceverebbe la misura, quello in forza il giorno x-1 o anche x+1 invece ne rimarrebbe escluso per una sorta di irragionevole beffa del destino. Dato anche che una tale conclusione non può essere ritenuta legittima, evidentemente errato è il presupposto che conduce ad essa.
Pertanto risulta priva di ragione la mancata volontà di ogni datore di lavoro di lavoratore intermittente in forza al 23.2 di non voler procedere alle consultazioni e alla domanda agli uffici regionali competenti.

Argomenti:spettacolo
Condividi questo articolo
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email Copy Link Print
Articolo precedente Covid e città metropolitana di Venezia: come non proteggere i propri operatori
Articolo successivo Operaio licenziato per uno sbaglio nel certificato medico: cosi’ i padroni approfittano dell’emergenza coronavirus

Chi siamo

L’ADL Cobas (come “associazione difesa lavoratori”) nasce nel 1992 dall’esperienza politica e sociale sviluppatasi lungo il decennio degli anni 80 nella Bassa Padovana attorno alle lotte contro la ristrutturazione, il decentramento, i licenziamenti, la precarizzazione del lavoro e la devastazione ambientale in quei territori. 


Seguici su Youtube

Adl Cobas

174 subscribers
Adl Cobas
YouTube Video UCTxPk1uaqPDfvYxryCIwjKg_1ltqW_LdRCs

29 novembre 2024: giornata di sciopero generale

Adl Cobas 3 Dicembre 2024 16:53

Carica altri video Iscriviti al canale
This error message is only visible to WordPress admins

Important: No API Key Entered.

Many features are not available without adding an API Key. Please go to the YouTube Feed settings page to add an API key after following these instructions.

Gli ultimi articoli

Sindacato di Base ADL Cobas - 5 Sì per continuare a lottare!
5 Sì per continuare a lottare!
Approfondimenti Campagne Pubbliche Diritto del lavoro
Sindacato di Base ADL Cobas - Accordo sul premio 2025 a Maxi Di Vercelli. Ticket fino a 8 Euro
Accordo sul premio 2025 a Maxi Di Vercelli. Ticket fino a 8 Euro
Primo Piano Logistica Piemonte Privato
Sindacato di Base ADL Cobas - 12 maggio 2025: sciopero del precariato universitario
12 maggio 2025: sciopero del precariato universitario
Approfondimenti Primo Piano Università
Sindacato di Base ADL Cobas - Primo maggio Padova: contro l'economia di guerra i bassi salari e la deriva autoritaria
Primo maggio Padova: contro l’economia di guerra i bassi salari e la deriva autoritaria
Approfondimenti Primo Piano

Seguici

  • Regioni e sedi
  • Emilia-Romagna
  • Lombardia
  • Piemonte
  • Veneto

HASTA SIEMPRE OLOL


Link

Potrebbero anche interessarti

Sindacato di Base ADL Cobas - Note dalla pandemia: Il lavoro tra salute e reddito
ApprofondimentiLavoro DomesticoLavoro Povero

Note dalla pandemia: Il lavoro tra salute e reddito

25 Ottobre 2020
Sindacato di Base ADL Cobas - Tempeste di sabbia: convergenze di lotta contro la ripartenza del capitale
Approfondimenti

Tempeste di sabbia: convergenze di lotta contro la ripartenza del capitale

29 Marzo 2021

25 ottobre – Sciopero generale e apertura della lotta per il rinnovo del ccnl della logistica

15 Ottobre 2019
Sindacato di Base ADL Cobas - La debacle USA in Afghanistan. Alcuni spunti.
ApprofondimentiMigrantiSociale

La debacle USA in Afghanistan. Alcuni spunti.

30 Agosto 2021

SEDE LEGALE

Viale Felice Cavallotti, 2
Padova
Email: info@adlcobas.org
Pec – sindacato@pec.adlcobas.org
  • Dichiarazione sulla Privacy (UE)
  • Disconoscimento
  • Cookie Policy (UE)
ADL COBAS ASSOCIAZIONE DIRITTI LAVORATORI - Webdesigner Fabio d'Alessandro
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Always active
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Manage options Manage services Manage vendors Read more about these purposes
Visualizza preferenze
{title} {title} {title}
Bentornato!

Accedi con il tuo account

Lost your password?