Con una ordinanza del 14.05.2019 che pubblichiamo, il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, Presidente Dott.ssa Rigon (allegato 1), ha accolto definitivamente il ricorso presentato da un lavoratore iscritto alla ADL Cobas, respingendo il reclamo presentato dalla Società chiamata in causa, e confermando quindi il primo provvedimento di urgenza emesso il 26.03.2019 dal Giudice Dott. Dallacasa, il quale aveva già disposto e ordinato il ripristino in servizio del lavoratore (allegato 2).
La vicenda riguarda un sub-appalto di distribuzione di giornali, quotidiani e periodici e la causa era stata avviata quando il lavoratore era stato escluso dal passaggio alla nuova società a cui era stato affidato il servizio, mentre i suoi colleghi erano tutti passati alle dipendenze di quest’ultima.
ADL Cobas era subito intervenuta denunciando la scorrettezza e illegittimità della condotta dell’Azienda subentrante e sindacato, sostenendo che si fosse di fronte a un passaggio/trasferimento di azienda e che, pertanto, tutti i lavoratori dovessero continuare a lavorare per la nuova società affidataria dell’appalto, visto che gli altri addetti erano stati ri-assunti e che anche i mezzi utilizzati erano rimasti gli stessi.
Stante il rifiuto dell’Azienda subentrata nell’appalto è stata avviata la causa in Tribunale e il lavoratore, assistito dagli avvocati Marta Barbara Gasparini e Alessandro Capuzzo alla fine ha visto il riconosciuto il suo diritto ed è stato anche lui assunto.
Il Tribunale – sia nella prima ordinanza che nel successivo decreto – ha accolto le tesi difensive del lavoratore e ha stabilito che quando si verifica un cambio di appalto, ma l’attività svolta resta la stessa e non si modificano in modo significativo le altre caratteristiche del servizio, allora vi è un obbligo per la società che subentra di assumere tutti i lavoratori già impiegati nell’appalto, senza poter escludere qualcuno a suo piacimento.
Tale regola è stata recentemente introdotta nel nostro ordinamento con la modifica dell’art. 29, comma 3 D.Lgs. 276/03 (modifica introdotta dalla legge 122 del 2016) che ha sancito per l’appunto applicabilità dell’art. 2112 del codice civile (in materia di trasferimenti di azienda) anche alle ipotesi come quella sopra descritta, in cui si verifica un cambio di appalto senza che emergano elementi di discontinuità nel passaggio del servizio dalla vecchia alla nuova azienda.
La medesima regola, peraltro, era ed è già prevista anche da alcuni Contratti Collettivi (come quello della Logistica/Trasporto, che era quello applicato nel caso in questione, o anche il Multiservizi), e infatti il Tribunale di Padova ha stabilito che il diritto al mantenimento in servizio del lavoratore discendeva sia dalle norme di legge che da quelle del Contratto Collettivo applicato al rapporto di lavoro.
La vicenda processuale oltre a presentare questioni giuridiche di non semplice soluzione, si è rivelata anche nei fatti piuttosto complessa perchè, come spesso accade, i lavoratori esclusi da un passaggio di appalto (o addirittura in sub-appalto come in questo caso) non riescono a individuare con facilità la società che effettivamente subentra e quale Ccnl applichi, e ciò a causa di un meccanismo di scatole cinesi e di sub-sub-appalto spesso utilizzato dalle società in alcuni settori e soprattutto nella logistica.