Abbiamo già sottolineato come l’uso, in Italia, della decretazione d’urgenza – che siano i recenti CDPC o gli storici decreti legge – da parte dei Governi sia un’architrave della governance per superare ostacoli e interferenze politiche, per oltrepassare la dialettica sociale e istituzionale, per comprimere le libertà individuali e l’opposizione fattiva.
Ci hanno fatto vedere come in Germania queste cesure possano essere cavalcate da un mix di oscurantisti, fascisti e narcisisti delle libertà individuali. Movimentazioni analoghe si sono svolte negli USA, UK, Svezia, Bielorussia, Hong Kong, Brasile, etc, spesso in supporto al potere dominante. In Italia non poteva mancare la performance in tal senso di tal Salvini, Sgarbi, Bocelli a cui lo stesso Presidente Mattarella si è sentito in dovere di tirare le orecchie, posto che le libertà individuali e sociali non possono essere usate propangandisticamente come il rosario o il santino della madonna di Medjugorje.
Lauso Zagato tratta, da studioso, questi temi, gli intrecci pubblico/privato, costituzione/trattati internazionali, in un complesso saggio pubblicato su Tempi Moderni, a cui vi rimandiamo per una lettura integrale, e da cui abbiamo tratto la sua parte – provvisoriamente – conclusiva. [B.Z.]
> Restano due nodi importanti. Da un lato i progetti in atto, e quelli ancora alo studio, dopo l’inizio della fase 2, incidono profondamente sul diritto alla privacy; la scelta di introduzione delle app. di tracciamento tramite DPCM senza dibattito parlamentare, e, sia pure previo confronto con il Garante, suscita contrarietà 66. Dall’altro lato, non si è sufficientemente posto in risalto come il ruolo giocato dai media nella campagna di “guerra al corona virus” che si sta trascinando, finisca per porre seri problemi di congruità con quell’art. 33 della Costituzione che vuole arte e scienza libere, e libero il loro insegnamento. Si è consolidato il pensiero unico in un campo in cui pur si sa che le opinioni tra gli specialisti divergono. Studiosi qualificati sono stati ridotti a parlare a notte o magari interrotti come ciarlatani da giornalisti che non avevano idea dell’argomento in discussione, ma idee molto chiare su quanto loro professionalmente richiesto: reclusione totale prolungata nel tempo in attesa del vaccino come unica soluzione, contribuire a propagare la paura, interrompere sul nascere la presentazione di qualsiasi opinione che divergesse dalla narrativa standard. Si tratta di una china pericolosa, di cui cominciano a scorgersi i frutti avvelenati., dopo la decisione del Presidente della Regione Lazio 67, ma pure la pericolosa presa di posizione del Garante per le telecomunicazioni; quest’ultimo ha reiteratamente invitato i social ad oscurare i siti portatori di “notizie inesatte o non provenienti da fonti scientifiche autorevoli”. Se è vero che in rete circolano evidenti fake news prive di dignità, è altrettanto vero che per come è presentata la misura, non limitandosi alle informazioni palesemente false, sembra pericolosamente volta a mettere a tacere le voci del dissenso scientifico, e più generalmente la libertà di pensiero 68.
Sul versante opposto, il richiamo crescente alla necessità di por fine alle misure ripristinando la normalità mette in luce un limite funesto: il mirare al ritorno a come le cose stavano prima, in tempi quanto più rapidi possibile. Si tratta anche di scarsa visione di prospettiva, nel senso che il peggio potrebbe ancora arrivare. Soprattutto, è incapacità di cogliere la mutata soglia dei problemi sul tappeto, a tutti i livelli del viver civile; compreso, quindi, il possibile nuovo atteggiarsi rispetto alla protezione dei diritti umani.
L’aspetto più duro dell’impatto che la strategia di contenimento radicale dell’epidemia di questi mesi ha avuto sui diritti umani consiste in ciò, che ha intaccato la libertà del nostro vivere nel suo insieme, non in singoli aspetti: ha inciso sulla totalità dei diritti, non su questo e/o su quello. Nel fare ciò ha peraltro anche creato nuovi, interessanti orizzonti. Il carattere collettivo di alcuni diritti umani emerge, nella presente situazione, con una forza che fino a questo momento non era ipotizzabile 69. Uno di questi diritti, in particolare, rimasto a lungo prigioniero di uno statuto incerto, trae forza impensabile da quella che potremmo chiamare una eterogenesi dei fini 70. L’epidemia, avendo provocato i danni peggiori negli ambienti che presentavano il maggior inquinamento (in particolare concentrazioni di polveri sottili), obbliga i poteri pubblici a tener conto dei fattori ambientali ai fini della ripresa. Certo, è nel frattempo rimasta congelata la messa in pratica di una serie di misure di tutela ambientale già decise a livello europeo; peggio, sono all’opera precise lobbies che premono per una sospensione di tali misure sine die, nel nome di una ripresa che consenta di far tornare tutto come prima. Resta però che l’esecutivo, in Italia e non solo, è costretto, per dar fede alla sua stessa narrazione dell’emergenza, a mantenere alcuni punti fermi: le misure di incentivazione all’acquisto di biciclette, elettriche e non, e di monopattini, sono una svolta non insignificante per l’Italia. La stessa Parigi della fase 2 si caratterizza per crescita esponenziale (nelle promesse per ora) di aree pedonabili e, novità assoluta, piste ciclabili. Più di tutto, sono la componente ambientale del diritto alla salute 71, e la stessa dimensione ambientale del diritto alla vita, ad uscire profondamente riqualificati dalla presente crisi: ciò se sapremo – se le comunità, i gruppi, le associazioni, sapranno .. – tenere fermo il punto.
L’altro diritto che viene in evidenza, di più recente formazione, è il diritto al patrimonio e all’identità culturale, che è insieme diritto individuale 72 e diritto collettivo. Quest’ultimo a sua volta è da intendere in due diverse accezioni: il diritto della comunità, del gruppo come tale a mantenere vivi i propri profili identitari 73, e il diritto alla salvaguardia del diritto all’identità culturale del gruppo, o della comunità, in quanto patrimonio dell’umanità 74. La dimensione collettiva dei diritti culturali, e del diritto all’identità culturale in specifico, non è in contrasto con la dimensione individuale dei diritti stessi: “the collective dimension develops through and thanks to the individual one; besides, recent international legal instruments” 75 tra i quali in particolare la Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio intangibile a livello universale 76, e la Convenzione di Faro 77 a livello regionale.
Dimensione collettiva della salvaguarda del patrimonio culturale vuol dire molte cose, su cui non ci si può qui soffermare, ma l’aspetto della condivisione e trasmissione dei saperi è decisivo 78. Certo, non si può che convenire, a proposito della digitalizzazione accelerata di questi mesi, che questa reca con sé profonde minacce, anche nel campo dell’attività educativa, a partire dalla pulsione mortale all’omologazione culturale forzata; è altrettanto certo che un profilo dialogico, fisico, della relazione sociale, va recuperato, in generale e tanto più per quanto qui ci interessa nel momento della trasmissione culturale. Resta però che attraverso le esperienze di questi mesi, comunità e movimenti interni alla società civile sanno, oggi con più chiarezza di prima, di doversi misurare con la costruzione degli archivi digitali in relazione ai rispettivi profili identitari, e con l’allestimento, e capacità di utilizzo, dei musei digitali. Insomma, non dobbiamo disperdere il lascito forzato del lockdown, la lezione tratta delle sofferenze che ci ha imposto. C’è uno sforzo creativo, di fantasia, da compiere, anche in relazione al linguaggio da utilizzare, dal momento che “abbiamo urgente bisogno di nuove metafore e di nuove parole per raccontarci i giorni che stiamo vivendo; quelle vecchie rischiano di trasformare in un incubo non solo il presente ma anche, e soprattutto, il futuro che ci aspetta” 79.
note:
66 Sull’argomento Della Morte G., “La tempesta perfetta COVID-19, deroghe alla protezione dei dati personali ed esigenze di sorveglianza di massa”, 30 marzo 2020, http://www.sidiblog.org/2020/03/30/la-tempesta-perfetta-covid-19-deroghe-alla-protezione-dei-dati-personali-ed-esigenze-di-sorveglianza-di-massa/ , particolarmente condivisibile là dove sottolinea il perverso rapporto che si tende a creare tra legislazione d’urgenza e innovazione tecnologica: l’accordo goggle/apple, per la sua portata planetaria, è più che un semplice esempio tra gli altri. Sulle varie strategie di tracciamento in atto v. il chiaro contributo di Griziotti G., “COVID-19 e Human Tracking”, 23 aprile 2020, in http://effimera.org/covid-19-e-human-tracking-di-giorgio-griziotti-1/ .
67 Ordinanza n. 00030 del 17 aprile 2020, Ulteriori previsioni per la prevenzione e gestione della emergenza epidemica del COVID-2019. L’ordinanza prevede l’obbligo di vaccinazione per tutti gli ultra sessantacinquenni e quanti, di età inferiore, svolgano attività di medico, operatore sanitario e sociosanitario, operatore di servizio di assistenza sociosanitaria, anche se su base volontaria. Per il secondo gruppo la mancata vaccinazione comporta l’inidoneità dal 1 febbraio 2021 allo svolgimento della professione; per i primi l’esclusione dallo svolgere attività e partecipare a riunioni in centri per anziani, case di riposo e altri luoghi di aggregazione che non consentano il distanziamento sociale. Giungendo a seguito di una martellante campagna sulla radicale differenza del Sars-COVID-2 da ogni forma di comune influenza, la decisione, di dubbia costituzionalità, non costituisce certo un luminoso esempio di coerenza.
68 Alcuni tra i personaggi che dominano il TG H 24 in onda su alcune reti hanno sparso informazioni inesatte a raffica, nel primo periodo dell’epidemia: sarà bene non dimenticarlo. Si diffonde la sensazione che, dietro la chiamata alle armi contro il virus e la scelta di cavalcare una politica epidemica di contenimento nella sua impostazione più radicale, ci siano non tanto velleità eversive, quanto importanti interessi di potenze economiche transnazionali, operanti a livello globale,
69 In grado, intanto – anche se non è tema da approfondire in questa sede – di porre fine ad una troppo lunga polemica sui diritti umani di c.d. terza generazione.
70 La costrizione obbligatoria ha creato, in poco più di due mesi, una ripulitura dei cieli e delle acque come non si conosceva, per i più stagionati tra noi, dal tempo della nostra infanzia. Sappiamo naturalmente che le cose non sono così facili, certe forme particolarmente gravi di inquinamento nel fondo dei mari e negli strati superiori dell’atmosfera hanno durata non misurabile lungo l’arco di queste brevi scale temporali. Tuttavia, in laguna a Venezia sono tornati pesci, e si avvistano cigni nuotare in superficie .. non è poco.
71 V. le osservazioni anticipatorie svolte (pp. 145-146), a seguito della decisione del Comitato europeo dei diritti sociali, Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) c. Grecia , decisione 6 dicembre 2006, http://www.coe.int/t/e/human_rights/esc ., da Pitea G., “Protezione dell’ambiente e diritti umani”, in Fodella A., Pineschi L. (a cura di), La protezione dell’ambiente nel diritto internazionale , Giappichelli, Torino, 1999, pp. 133-161.
72 Intendendo con questo la dimensione del diritto dei singoli appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche ad avere “in comune con gli altri membri del proprio gruppo, una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione o di usare la propria lingua”.
73 In questo senso, una tensione tra profili individuali e profili di gruppo del diritto è già implicita nel richiamo “al gruppo” fatto dall’art. 27 DPCP. V. Zagato L., “Intangible Cultural Heritage and Human Rights”, in Scovazzi T., Ubertazzi B., Zagato L. (a cura di), Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni , Giuffré, Milano, 2012, pp. 39-50 (in part. 48-50). V. anche Palmisano G., “Nazioni Unite e autodeterminazione interna”, in RDI , 1996, pp. 365-413, là dove (p. 388) mette opportunamente in guardia circa il fatto che il diritto all’autodeterminazione interna non può essere ridotto alla somma dei diritti civili e politici (della somma) deii singoli membri del gruppo.. V. anche Salerno F., “La dimensione collettiva e le forme di autogoverno nella tutela internazionale delle minoranze”, in Cermel M. (a cura di), Le Minoranze etno-linguistiche in Europa , CEDAM, Padova, 2009, pp. 207-227, in part. pp. 211-214.
74 In altre parole, viene in rilievo “the preservation of a cultural heritage to identity as a collective good of the humanity to be enjoyed by present and future generations of that group and (then) by humanity itself”.. Così Zagato L., “Intangible Cultural Heritage …”, cit., p. 48.
75 V. (p. 526) Zagato L., “(In-)tangible Cultural Heritage as a World of Rights?”, in Pinton S., Zagato L., Cultural Heritage. Scenarios 2015-2017, Ed. Ca’ Foscari Digital Publishing, Venezia, 2017, pp. 521-537.
76 Convenzione per la salvaguardia del patrimonio intangibile, Parigi, 27 ottobre 2003, entrata in vigore a livello internazionale il 20 gennaio 2006, per l’Italia ….
77 Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società, Faro, 13 ottobre 2005, entrata in vigore a livello internazionale il 1 giugno 2011, non ancora per l’Italia (procedimento in corso).