Cosa Cambia con la Preintesa del CCNL Cooperative Sociali?
► La struttura della contrattazione è articolata su due livelli, nazionale e territoriale e la titolarità del contratto territoriale è esclusiva per le rappresentanze territoriali delle parti firmatarie del CCNL. Anche in tema di informazioni e confronto tra le parti viene più volte specificata l’esclusività delle parti firmatarie all’accesso a tali istituti anche a livello regionale, provinciale o aziendale.
ESEMPIO:
▪️Con la preintesa solo i sindacati firmatari del CCNL cioè Cgil, Cisl e Uil sono titolati alla contrattazione collettiva e ad esempio a passaggi fondamentali come i cambi di gestione degli appalti o alla definizione del Premio territoriale di risultato.
PERCHè DICIAMO NO A QUESTO RINNOVO?
►Perchè così si escludono dalla contrattazione territoriale e di secondo livello tutte le organizzazioni sindacali che non sono firmatarie del CCNL e si limita la libertà di organizzazione sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori sancita dalla Costituzione. Con questo contratto non viene garantita la parità di agibilità di tutte le organizzazioni sindacali con conseguenti limitazioni e difficoltà di svolgimento dell’azione sindacale nei luoghi di lavoro come per esempio la possibilità di richiesta e svolgimento di assemblee sindacali retribuite.
COSA CHIEDIAMO?
☑ Che venga espressa chiaramente la parità di agibilità di tutte le organizzazioni sindacali presenti nei luoghi di lavoro e che la contrattazione territoriale e\o aziendale sia composta dalle organizzazioni firmatarie del CCNL unitamente alle organizzazioni sindacali rappresentate a livello territoriale e\o aziendale.
#unaltrocontrattoèpossibile