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Monselice (PD) – Malattia non retribuita: Coopservice condannata a risarcire il lavoratore

adlcobas
di adlcobas Pubblicato 6 Febbraio 2022 2.2k Visualizzazioni 4 minuti di lettura
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4 minuti di lettura
Sindacato di Base ADL Cobas - Monselice (PD) - Malattia non retribuita: Coopservice condannata a risarcire il lavoratore
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Dopo oltre sette anni un dipendente della Coopservice, ormai in pensione ma che prestava il proprio servizio presso l’ospedale di Schiavonia (Monselice, PD), ha ottenuto giustizia dal tribunale di Padova, che gli ha riconosciuto il diritto alla adeguata retribuzione della malattia, condannando l’azienda a pagare tutti gli arretrati indebitamente decurtati nel corso degli anni.

Tutto nasce a gennaio del 2015 quando il dipendente riscontra sulla propria busta la decurtazione della quota integrativa della malattia, di competenza dell’azienda.

Immediato l’intervento dell’ADL COBAS, cui il lavoratore aderiva, che segnala alla Coopservice, l’anomalia in busta paga. Non ottenendo alcuna risposta, dopo qualche mese, viene inoltrato un sollecito e si scopre, in seguito a diversi colloqui con l’ufficio che si occupa dell’elaborazione delle buste paga, che l’azienda applica una propria interpretazione del Contratto Collettivo, in merito alla retribuzione della malattia, che penalizza pesantemente il lavoratore.

Una interpretazione che fa riferimento al periodo di comporto (periodo di malattia oltre il quale si può essere licenziati), mescolandolo con quanto previsto per gli impiegati del settore, ma che è completamente slegata dalla norma che regola la retribuzione della malattia agli operai, legata, invece, a quanto disposto dall’INPS. Non si tiene conto, infatti, ne della distinta disciplina contrattuale del periodo di comporto e del trattamento economico per gli operai, ne della normativa INPS, oltre a determinare una sfasatura cronologica rispetto all’arco di tempo preso in considerazione dall’INPS (180 giorni nell’arco dell’anno solare 1/1 al 31/12), in aperta violazione sia delle norme contrattuali che quelle di legge.

-ISEE-
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Una interpretazione che ha permesso alla Copservice di risparmiare qualche migliaio di euro in questi anni, mettendo, però, in difficoltà il lavoratore, il quale si è visto dimezzare o azzerare, in alcuni casi,  la propria busta paga.

Inutili i tentativi in questi anni, da parte dell’ADL, di evidenziare l’incongruente interpretazione dell’azienda che ha proseguito sulla propria linea, adottata sembra, per tutti i lavoratori e lavoratrici alle proprie dipendenze. La posizione assunta dalla Coopservice non ha lasciato altra soluzione, al lavoratore e all’ADL Cobas, che ricorrere al parere del giudice, attraverso un ricorso depositato dagli avvocati Alessandro Capuzzo e Barbara Garparini.

Riteniamo inaccettabile che lavoratori già colpiti da patologie debilitanti, costretti a lunghi e ripetuti periodi di malattia, derivanti anche dal tipo di lavoro usurante svolto per molti anni, quale è quello delle pulizie, vengano ingiustamente penalizzati sul piano economico.

Ci sono voluti più di sette anni per ristabilire la legalità per questo lavoratore. In questa fase abbiamo ottenuto solo una parte di quanto dovuto. Ora dovremo rivendicare le differenze retributive fino al suo pensionamento.

Sappiamo, anche per ammissione della stessa azienda nel corso della discussione davanti al giudice, che molti altri lavoratori e lavoratrici hanno subito il medesimo trattamento sulla malattia. Per questo facciamo un appello a tutti i dipendenti di Coopservice a segnalarci anomale decurtazioni in busta paga, riguardanti la malattia.

 

2022-02-03 SENTENZA N. 65 – 2022 – XXXXXXXX vs COOPSERVICE

Argomenti:coopservicepulizieulss6
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