‼️ Vademecum per Operatori Sociali ‼️
Nell’Italia del Covid-19, degli “eroi” in corsia e della scoperta da parte degli Italiani dei tagli traumatici che la politica, in tutte le sue espressioni, negli ultimi 30 anni ha praticato in tutti i servizi pubblici, Sanità in primis, esiste un settore, che è cresciuto in modo considerevole. Esistono circa 340 mila istituzioni non profit, oltre 5 milioni di volontari e 788 mila dipendenti, da meritare un capitolo a parte nella leggenda dell’economia: il Terzo Settore. Questa area del sistema di protezione sociale, sin dal primo DPCM, è stata investita dal governo, del ruolo di gestore dei servizi essenziali e re-inventore di servizi alternativi a distanza per i servizi sospesi, come scuole, centri diurni anziani e disabilità. Tali servizi sono considerati talmente essenziali che vengono trattati differentemente da regione a regione.
Gli operatori vengono pagati tra i 5 ed i 10 euro l’ora, lordi, e i servizi si assegnano attraverso i bandi che, a proposito di essenzialità, in caso di mancata disponibilità di fondi da parte degli enti, possono prevederne la chiusura. Le lavoratrici e i lavoratori in questione, da anni, lottano per segnalare tali condizioni di lavoro non dignitose, rese ancora più complesse, dall’emergenza Covid-19.
L’emergenza ha portato alla luce, non ancora sui mass media, se non per casi di cronaca, le difficili condizioni nelle quali siamo costretti ad eseguire la nostra attività lavorativa. Con la mancanza di Dvr adeguati, i rischi a cui siamo esposti sono: l’assenza di politiche di prevenzione, limitate condizioni di sicurezza, fornitura di Dpi spesso inidonei, scarsità di formazione ed addestramento, se non a macchia di leopardo, in base alle capacità dei lavoratori e delle lavoratrici di imporne l’organizzazione.
Per questo, come rete intersindacale e rete nazionale educatori ed educatrici, proviamo a dare e a darci 5 pratici consigli per lavorare in SICUREZZA che possono essere utili ad ogni singola/o lavoratrice/ore.
** VADEMECUM
1. DI CHI È LA RESPONSABILITÀ DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO?
La responsabilità del rispetto delle norme, di salute e sicurezza, negli ambienti di lavoro, in primo luogo spetta al datore di lavoro, come previsto dal testo unico 81/08 e successive modificazioni. Il datore di lavoro tramite la stesura del DVR, il documento di valutazione dei rischi, deve valutare i fattori di rischio, elencare le forme di prevenzione, formazione, addestramento ed in ultimo anche i Dpi che mette a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici per svolgere le mansioni. Nomina il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che aiuta il Datore di Lavoro nel coordinare il servizio di prevenzione e protezione.
Il primo adempimento cui è chiamato il datore di lavoro (con l’ausilio del RSPP e del Medico Competente, sentito il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è l’aggiornamento del documento (per effetto della ulteriore situazione di rischio segnalata dalla autorità sanitaria tramite i provvedimenti già richiamati) o – viste le differenti interpretazioni di cui si è dato conto – comunque integrare il DVR con un “protocollo di sicurezza anticontagio”. A cascata all’aggiornamento ovvero nell’ambito del “protocollo” si pongono gli interventi relativi a:
– Accesso ai luoghi di lavoro (inclusi fornitori)
– Dispositivi di protezione individuale
– Distanziamento dei lavoratori e/o turnazione degli stessi/utilizzo di “lavoro agile”;
– Procedure di lavoro;
– Informazione per i propri lavoratori come per soggetti terzi (subappalti, fornitori, utenti ecc)
– Operazioni di sanificazione/pulizia dei luoghi di lavoro.
Al preposto spetta segnalare tempestivamente al datore di lavoro (o al dirigente) le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, così come ogni condizione di pericolo che si verifichi durante l’attività lavorativa. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, l’utilizzare corretto delle attrezzature di lavoro, qualsiasi eventuale condizione di pericolo grave e incombente di cui sia venuto direttamente a conoscenza o di cui abbia ricevuto notizie dai colleghi. In quanto RLS deve adoperarsi anche direttamente, in caso di urgenza, sempre nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, alla sua eliminazione o riduzione.
2. CHI MI DEVE FORNIRE I DPI ADEGUATI ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE?
Guanti, mascherine, copri-scarpe, camici e tutti gli altri DPI, conformi alle disposizioni vigenti nei protocolli, devono essere forniti dal datore di lavoro in quanto responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro che deve mettere a disposizione anche le strategie preventive (sanificazione, interventi concordati per mantenere la distanza sociale). Il lavoratore ha diritto, inoltre, a ricevere adeguata formazione da parte dell’azienda (art 169 L. 81 2008) sui protocolli e procedure d’urgenza in caso di casi pericolosi per la propria salute e quella dei suoi assistiti.
Ricordiamo che in base all’art. 167 della L. 81/2008 tutti gli operatori devono osservare che la eventuale movimentazione degli utenti non comportino rischi di patologie da sovraccarico biomeccanica, sarà “obbligo del datore di lavoro” (art. 168 L. 81 2008) fornire adeguati mezzi meccanici o provvedere a non fare muovere carichi ad un solo operatore se questo rischia patologia sopra descritte.
3. COME MI COMPORTO SE NON MI VENGONO FORNITI DPI IDONEI O MI TROVO IN SITUAZIONE DI PERICOLO?
Per i Dispositivi di Protezione Individuale posso fare segnalazione formale al RLS (Rappresentante Lavoratori sulla Sicurezza) aziendale e al RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Nel caso l’RLS non risponda in modo soddisfacente o non sia presente nella mia azienda, posso contattare l’RLST (Rappresentante Lavoratori sulla Sicurezza Territoriale), in caso di mancate o inefficaci risposte, mi rivolgo agli uffici dell’ASL di competenza,Spresal (Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro).
Si fa riferimento alle indicazioni aziendali riguardanti la gestione delle emergenze. Sapendo che posso abbandonare il luogo di lavoro (art. 2 della L. 146/90, Possibilità di indire uno sciopero senza preavviso e L. 81/08 Art 44) per un pericolo grave, immediato e non evitabile. In ogni azienda, i lavoratori e le lavoratrici, possono eleggere i propri rappresentanti Rls; in caso non fossero presenti in azienda ci si può rivolgere al rappresentante dei lavoratori territoriale. Per cui in caso di dubbi o per una domanda specifica, rivolgersi agli Rls aziendali o eventualmente a quelli territoriali.
4. COME MI COMPORTO SE PERCEPISCO CAMBIAMENTI DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DELL’UTENTE O DELLE PERSONE CONVIVENTI?
Eventuali condizioni di pericolo immediato devono essere segnalate subito all’azienda, allontanandosi dal luogo di lavoro e nel caso di mancata osservanza delle leggi, denunciando a tutte le autorità competenti, evidenziando la mancata tutela della salute e della sicurezza e delle normative italiane ed europee (D. Lgs. 81 2008, art. 2087 codice civile e in applicazione Direttive Ue); in caso di pericolo immediato per il lavoratore e per l’assistito si può direttamente chiamare il nucleo dei carabinieri dell’ispettorato del lavoro territoriale e astenersi dal lavoro se non vi sono i dpi adeguati.
5. COME GESTISCO LE COMUNICAZIONI, ANCHE IMPROVVISE, COL MIO DATORE DI LAVORO?
Nel caso di una comunicazione urgente, in primo luogo si comunica telefonicamente. Nel caso di assenza di una risposta si procede in forma scritta tramite mail o fax. Questa è un’indicazione generale che vale sempre e a maggior ragione durante l’attuale emergenza, come strumento di ulteriore tutela se si dovessero verificare successive controversie tra me e il datore di lavoro.
Questi consigli difficilmente risulteranno efficaci senza che vi sia una ricerca, in una logica solidarietà che tuteli sempre ed innanzitutto chi è più svantaggiato, della costruzione di un percorso collettivo, di organizzazione sindacale e di autorganizzazione, di candidatura e scelta cosciente dei propri RLS, da qui in futuro.
Unirsi a colleghe e colleghi tutela ognuno e rafforza ogni tipo di azione,
anche in tema di Sicurezza.
Laddove siamo organizzati e ci facciamo sentire, lo diciamo per esperienza, l’attenzione delle Cooperative è maggiore e si è più tutelati. Laddove siamo organizzati possiamo usufruire di esperienze altrui, unirci a livello territoriale o nazionale. Invitiamo ciascuna e ciascuno a non sentirsi sola/o. A cercare i propri colleghi, a concorrere ad una presa di coscienza comune su questi temi. Noi ci siamo. Laddove non siamo ancora presenti ci offriamo di sostenervi a distanza. Qui sotto trovate i recapiti a cui rivolgervi in caso di bisogno. Siamo insieme. Nessuna/o si senta sola/o a pensare alla propria ed altrui sicurezza.
6. COME COMUNICO AL MIO DATORE DI LAVORO CHE ADERISCO AD UNO SCIOPERO?
Se vuoi aderire ad uno sciopero generale o ad uno specifico del settore dove
lavori, NON SEI OBBLIGATO AD AVVISARE L’AZIENDA. L’azienda può chiederti,
in via volontaria e non obbligatoria, la comunicazione di adesione. Per
le operatrici e gli operatori, impiegati nei servizi essenziali, in cui lo sciopero
è regolamentato dalla legge 146/1990, potrebbe verificarsi la precettazione
da parte degli organi competenti o dal proprio datore di lavoro.
Lo sciopero è garantito dall’art. 40 della Costituzione, costituisce un fatto lecito e non è un inadempimento contrattuale. Lo sciopero, nei servizi di pubblica utilità è disciplinato da due leggi dello Stato, la 146/90 e la 83/00. Puoi scioperare senza il bisogno di alcun benestare sindacale.
Nei servizi pubblici essenziali lo sciopero può essere proclamato con un preavviso minimo di 10 giorni di anticipo e deve essere pubblicato sulla gazzetta (online) della commissione di garanzia.
Il datore di lavoro non può attuare comportamenti discriminatori nei confronti degli scioperanti (legge 146/90). Comportamenti discriminatori:
– La corresponsione di un premio economico a favore di tutti i dipendenti non aderenti a un sciopero (artt. 15 e 16 SL), al quale consegue la condanna del datore di lavoro al pagamento a favore del Fondo pensioni di una somma pari al totale dei premi discriminatori erogati (Trib. Milano 10 luglio 2000, est. Atanasio).
– Obbligare lavoratori scioperanti a effettuare prestazioni non previste come essenziali
(Trib. Milano 26 aprile 2000 (decr .), est. Chiavassa, in D&L 2000, 687).
– L ’invio di una richiesta di giustificazioni agli scioperanti (ar t. 7 SL)
La precettazione di personale da mantenere in servizio, nel caso dei servizi considerati essenziali, deve avvenire almeno 48 ore prima dell’inizio dell’agitazione. In caso di violazione dell’ordinanza di precettazione prevista dall’art. 8 L. 12/6/90 n. 146, non rimani esposto a sanzioni disciplinari o a responsabilità da inadempimento all’interno del rapporto di lavoro, ma soltanto alle sanzioni amministrative previste dalla legge; ne consegue che la sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro è illegittima e costituisce comportamento antisindacale per lesione del diritto di sciopero
(Pretura Genova 22/12/97, est. Gelonesi, in D&L 1998, 327, n. FRANCESCHINIS)
Rete Intersindacale e Rete Nazionale Operatori e Operatrici Sociali –
CONTATTI REGIONE E.R.
adlcobas.bologna@gmail.com
Cell. 340 3960223
adlcobas.rimini@gmail.com
Cell. 349 9745299
adlcobas.reggioemilia@gmail.com
Cell. 347 8400532
Rete educatrici educatori Rimini
rete.educatori.rimini@gmail.com
Cell. 348 2834257
Collettivo Eduki Reggio
edukireggio@gmail.com
Cell. 392 9768118